Cassazione Penale, Ordinanza n. 31099/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con esclusione della possibilità di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Dal testo emerge che i motivi erano tre e riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione li ha ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già formulate, già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata in ricorso, ma la Corte rileva che il relativo diniego era già stato adeguatamente vagliato e motivato dal giudice di merito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non può essere esclusa quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche già dedotte in precedenza, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici; in mancanza, la doglianza è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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