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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18422/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia nella parte in cui la stessa aveva regolamentato le spese di lite in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il MEF deduceva violazione di legge in relazione all'art.191 c.p.c. e agli artt.314 e 315 c.p.p., sostenendo che il procedimento riparatorio, pur a contraddittorio necessario, non sarebbe contenzioso e che l'Amministrazione non si era opposta alla domanda nell'an e che, quanto al quantum, aveva indicato un importo congruo; inoltre il MEF sosteneva una errata valutazione della soccombenza, dal momento che il ricorrente (Cucci) aveva chiesto un'indennità molto superiore a quella accordata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è un giudizio civilistico a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: se l'Amministrazione si costituisce opponendosi alla pretesa la regolamentazione delle spese deve seguire i criteri di soccombenza stabiliti dagli artt.91 e 92 c.p.c. Constatato che il MEF si era costituito opponendosi al solo quantum e che la domanda era stata accolta solo parzialmente, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte d'Appello (50% a carico dell'Amministrazione), rigettando i motivi del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.191 cod. proc. civ.

    Rilevata dal ricorrente per contestare la regolamentazione delle spese; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla ripartizione delle spese in caso di soccombenza reciproca rientra nella discrezionalita del giudice di merito, fermo il divieto di porre a carico della parte totalmente vittoriosa tutte le spese.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Citato in combinato con art.315 c.p.p.; la contestazione riguardava profili relativi alla fase cautelare e alla revoca della misura, ma la decisione di cassazione si è concentrata sul regime processuale civile applicabile alla regolamentazione delle spese nel giudizio riparatorio.

  • art.315 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle misure cautelari e alla loro revoca; la Corte ha però affrontato il tema sotto il profilo civilistico della riparazione e della regolazione delle spese.

  • art.91 cod. proc. civ.

    Norma sui principi generali in materia di condanna alle spese: la Corte ha richiamato l'applicazione degli art.91 e 92 c.p.c. per valutare la ripartizione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.

  • art.92 cod. proc. civ.

    Interpretato con riferimento alla riforma introdotta dal D.L. 12/9/2014 n.132 (conv. L.162/2014): consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novita della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ragioni. La Corte ha applicato tale criterio perché l'Amministrazione si era costituita opponendosi e la domanda era stata accolta soltanto in parte.

  • D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito in L. 10 novembre 2014 n.162

    Riferimento normativo per la modifica dell'art.92 c.p.c.; la Corte ha tenuto conto delle nuove modalita di compensazione parziale o totale delle spese per soccombenza reciproca.

Massime di principio

  • Il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione è un giudizio civilistico a contraddittorio necessario: il Ministero viene chiamato in causa automaticamente, ma il carattere non e' necessariamente contenzioso se l'Amministrazione non si oppone.
  • Se il Ministero non si costituisce o si limita ad aderire alla domanda, non ricorre la sua soccombenza e di norma non puo' essere condannato alle spese; se si costituisce opponendosi, la ripartizione delle spese va decisa secondo i criteri degli artt.91 e 92 c.p.c.
  • La valutazione del giudice di merito sulla compensazione totale o parziale delle spese e' discrezionale; il giudice di legittimita verifica solo la legittimita della decisione e il rispetto del principio che le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Se l'Amministrazione si oppone solo sul quantum e la domanda e' accolta parzialmente, e' giustificata una soccombenza reciproca che puo' motivare una compensazione parziale delle spese (es. 50% ciascuna).
  • In situazioni analoghe conviene valutare sempre: a) se e come l'Amministrazione si e' costituita; b) se l'opposizione riguardava l'an (sussistenza della detenzione) o solo il quantum; c) la proporzione tra richieste e liquidato per comprendere la concreta portata della soccombenza reciproca.

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