Cassazione Penale, Sentenza n. 4193/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento per tentato omicidio (delitto di cui è stata poi assolta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Trani del 29/03/2019). La Corte d'appello di Bari aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la condotta della Di Matteo: frequenti rapporti e una relazione sentimentale con Belliu Artan (uno degli originari coimputati poi condannati) e contatti con Kamberi Igli, nonché conversazioni intercettate dal contenuto ambiguo relative a somme di denaro e recupero crediti, coincidenti temporalmente con l'agguato al marito della ricorrente. La difesa ha contestato la motivazione (erronea, contraddittoria), ha fornito spiegazioni alternative delle conversazioni (investimento in Albania, crediti leciti) e ha sostenuto l'assenza dei presupposti per ritenere colpa grave o dolo della ricorrente. Il Ministero e il Procuratore generale hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse motivato in modo congruo e logico il rigetto della domanda, valorizzando la coincidenza temporale delle frequentazioni e il contenuto ambiguo di alcune conversazioni come elementi oggettivamente idonei, ex ante, a indurre il giudice della cautela a sospettare un coinvolgimento della ricorrente e quindi a disporre o mantenere la custodia cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui frequenze "ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare la causa ostativa del dolo o della colpa grave. La Suprema Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione del giudice di merito (controllo di logicità e congruità, non riesame di merito). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
Stabilisce il diritto all'equa riparazione salvo che il danneggiato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; nel caso in esame il giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la causa impeditiva per colpa grave derivante da frequentazioni ambigue e da conversazioni ambivalenti
La nozione di colpa è ricavata dall'art. 43 cod. pen.; nella sede riparatoria la colpa grave è ravvisata quando la condotta, per macroscopica negligenza o imprudenza, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria
art. 646 cod. proc. pen. (richiamato) / art. 315 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di Cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia di riparazione: il controllo è circoscritto alla congruità e logicità della motivazione e non consente il riesame di merito, salvo evidenti errori logici o macroscopiche incongruenze
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione (più pronunce richiamate, es. Sez. Unite n. 43/1995; Sez. 4 n. 53361/2018)
Affermano che il dolo esclude il diritto all'indennizzo anche quando la condotta consapevole abbia creato, secondo le regole dell'esperienza comune, una situazione di allarme sociale che legittima l'intervento giudiziario; e che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare la causa ostativa se adeguatamente motivate come indizi di complicità
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione è escluso se il detenuto ha dato causa alla misura con dolo o colpa grave: non è richiesta la commissione di un reato, ma una condotta che abbia creato, ex ante, una situazione tale da giustificare l'intervento dell'autorità.
- Frequentazioni "ambigue" o rapporti stretti con soggetti poi condannati possono, se collegati temporalmente e supportati da elementi (es. conversazioni di contenuto equivoco), essere valutati come indizi idonei a escludere il diritto all'indennizzo, purché il giudice della riparazione fornisca motivazione sufficiente sulla loro oggettiva idoneità a suggerire complicità.
- Il giudice della riparazione svolge un accertamento autonomo rispetto al giudizio di cognizione: può valorizzare gli stessi materiali probatori secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, valutando l'idoneità delle condotte a determinare la custodia cautelare, ma non può far emergere circostanze espressamente escluse nel giudizio di cognizione.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito un riesame di merito degli elementi di fatto salvo evidenti errori logici o macroscopiche incongruenze.
- Strategie difensive in casi analoghi: documentare e spiegare le relazioni contestate con elementi obiettivi (es. assenza di conoscenza di condotte illecite, motivazioni lecite delle relazioni, prove di estraneità), contestare la connessione temporale e causale tra rapporti e fatto-reato e sottolineare eventuali lacune logiche nella motivazione del giudice della riparazione.
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