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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34532/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p., ritenendo che alla data del 11.2.2023 fosse maturata la prescrizione; contesta la valutazione della sospensione dei termini processuali (differimento richiesto dalla difesa con conseguente sospensione limitata a 60 giorni solo in caso di legittimo impedimento, e la non applicabilità della sospensione prevista dall'art. 83 del DL 18/2020); 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e omessa motivazione sul punto (la Corte d'appello avrebbe motivato per relationem alla sentenza di primo grado, che non si era pronunciata su tale aspetto); 3) vizio di motivazione nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con uso di mera formula di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni indicate nel capo A) ritenute estinte per prescrizione, eliminando l'aumento di pena corrispondente (mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto che: il differimento concesso su istanza della parte comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio salvo che la richiesta consista in un legittimo impedimento (in tal caso la sospensione è limitata a 60 giorni); l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 83 del DL 18/2020 è incidentalmente discutibile ma la sola ragionevolezza della questione rende ammissibile il motivo e, in ogni caso, la prescrizione delle contravvenzioni è maturata; i restanti motivi (art. 131-bis e attenuanti generiche) sono manifestamente infondati perché la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente, anche implicitamente, sull'esclusione della particolare tenuità e sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 648

    reato di ricettazione tra i capi attribuiti all'imputato; valutata nella determinazione della pena e nell'analisi della gravità oggettiva del fatto

  • Codice penale - art. 474

    reato relativo a ricettazione/cose pertinenti ai delitti contestati, rilevante per la pluralità delle imputazioni

  • Codice penale - artt. 678 e 679

    contravvenzioni oggetto del capo A); la Cassazione ha ritenuto che siano estinte per prescrizione alla data attuale, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna relativa

  • Codice penale - artt. 157 e 161

    richiamati per il calcolo del termine massimo quinquennale di prescrizione e delle cause di sospensione/interruzione applicabili al caso concreto

  • DL 17 marzo 2020 n. 18 - art. 83, comma 4

    sospensione dei termini per 64 giorni prevista dall'art. 83

    la Corte segnala che tale sospensione opera solo per udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 o per termini processuali la cui decorrenza ricadesse in quel periodo; la sua applicabilità al caso concreto è controversa e non decisiva per evitare la maturazione della prescrizione

  • Codice penale - art. 131-bis

    disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la non applicabilità, anche se in modo sintetico

  • Codice penale - art. 133

    criteri per la quantificazione della pena e per valutare gravità oggettiva e colpevolezza, utilizzati dalla Corte d'appello per escludere la particolare tenuità

Massime di principio

  • Se alla data della decisione è maturata la prescrizione di una o più imputazioni, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio le condanne relative per estinzione del reato.
  • Il rinvio dell'udienza disposto su istanza di parte comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che la richiesta sia motivata da un legittimo impedimento della parte o del difensore; in quest'ultimo caso la sospensione è limitata a 60 giorni.
  • La sospensione dei termini disposta per emergenze (art. 83 DL 18/2020) si applica solo nei casi specificamente individuati dal comma normativo (udienze fissate o termini la cui decorrenza ricade nel periodo normato); l'interpretazione della sua applicabilità può essere oggetto di contestazione giuridica.
  • La motivazione della Corte d'appello può essere sintetica e anche implicita: il diniego della particolare tenuità o delle attenuanti generiche è corretto se il giudice indica i criteri decisivi (es. gravità oggettiva, grado di colpevolezza) o la mancanza di elementi positivi su cui fondare il beneficio.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis deve essere affrontata dal giudice; tuttavia, l'assenza di specifici elementi fattuali a sostegno dell'istanza può legittimare un diniego basato su argomentazione sintetica.

Testo integrale

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