Sentenza n. 1911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00504/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto il ricorso contro l'assegnazione della zona di caccia al cinghiale A9 alla squadra capitanata da un determinato caposquadra
Esito
Favorevole al ricorrente (ambito territoriale di caccia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ambito Territoriale di Caccia ha appellato la sentenza con cui il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da un cacciatore contro l’assegnazione della zona di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra di nuova costituzione capitanata da altro cacciatore. La vicenda nasceva dalla scissione dell’originaria squadra “Lotaresco 2006” in due formazioni, entrambe richiedenti la medesima zona: una composta da 10 dei 24 componenti originari e l’altra da 12 dei 24. L’Ambito, acquisito un parere legale, aveva assegnato la zona alla seconda formazione e all’altra il distretto B11. Il primo motivo d’appello denunciava l’erronea applicazione del regolamento regionale, anche perché il TAR aveva richiamato il regolamento del 2014, abrogato dal regolamento regionale n. 1/2017. Il secondo motivo contestava il rilievo attribuito dal TAR a pareri e circolari regionali, sostenendo che non fossero vincolanti e che non potessero fornire un’interpretazione autentica del regolamento. Il terzo motivo censurava la decisione per avere ritenuto dirimente l’identità del caposquadra nell’individuazione della “squadra già censita”. L’appellato aveva sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado e la priorità della formazione da lui capitanata, anche in ragione del fatto che egli aveva già svolto il ruolo di caposquadra negli anni precedenti. Nel giudizio di appello è stata inoltre esaminata preliminarmente la questione della notificazione al controinteressato, ritenuta superabile poiché il soggetto rivestiva una posizione di cointeressato e non di controinteressato necessario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha integralmente respinto il ricorso originario, comprensivo dei motivi aggiunti. Il primo motivo è stato ritenuto in parte irrilevante e in parte infondato: il richiamo del TAR al regolamento regionale n. 5/2014 era formalmente non corretto, ma la disciplina sostanziale rilevante era rimasta invariata nel regolamento n. 1/2017. Il secondo motivo è stato respinto perché il TAR non aveva attribuito ai pareri regionali valore vincolante, ma ne aveva condiviso le argomentazioni in base alla loro persuasività. Il terzo motivo è stato ritenuto ammissibile e fondato. L’art. 10, comma 10, del regolamento regionale attribuisce priorità alla squadra già censita e, in mancanza, stabilisce criteri riferiti alle squadre di nuova costituzione, valorizzando il numero dei cacciatori iscritti e residenti nei comuni interessati o limitrofi. Secondo il Consiglio di Stato, la “squadra già censita” deve essere identificata con la medesima compagine di cacciatori, o almeno con una formazione composta dalla maggioranza dei componenti della stagione precedente. Non assumono rilievo né la denominazione della squadra, che può essere utilizzata da più formazioni, né l’identità del caposquadra, non menzionata dalla disposizione e non idonea a identificare la compagine. Poiché nessuna delle due nuove formazioni comprendeva la maggioranza dei componenti dell’originaria squadra, entrambe dovevano essere considerate di nuova costituzione. L’assegnazione doveva quindi essere effettuata applicando il criterio del maggior numero di cacciatori residenti nei comuni ricadenti nella zona o limitrofi. La squadra capitanata dall’altro cacciatore disponeva di 11 residenti nel Comune interessato ed era pertanto legittimamente risultata prevalente. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10, comma 10, Regolamento regionale Abruzzo n. 1/2017
Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall’ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato
La disposizione attribuisce priorità alla squadra già censita, intesa come compagine costituita dalla totalità o almeno dalla maggioranza dei cacciatori della stagione precedente; in mancanza, opera il criterio del maggior numero di cacciatori iscritti residenti nei comuni interessati o limitrofi. Non rilevano la denominazione della squadra né l’identità del caposquadra.
art. 95 c.p.a.
La notificazione dell’appello è necessaria nei confronti del controinteressato all’impugnazione, ma non del soggetto che rivesta una posizione meramente cointeressata e sostanzialmente omogenea rispetto a quella dell’appellante.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti ai fini della decisione in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; gli argomenti non espressamente esaminati possono essere ritenuti non decisivi.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina che attribuisca priorità alla “squadra già censita”, la squadra deve essere identificata principalmente sulla base della compagine dei partecipanti: è sufficiente la permanenza della totalità o almeno della maggioranza dei componenti della formazione precedente.
- La denominazione della squadra non è elemento identificativo decisivo quando il regolamento non preveda un vincolo di esclusiva sull’uso del nome; la medesima denominazione può quindi essere utilizzata da più formazioni senza determinare, da sola, la continuità della squadra già censita.
- L’identità del caposquadra non può determinare la qualificazione di una formazione come squadra già censita se il regolamento individua la squadra mediante la sua compagine e non attribuisce rilievo espresso al caposquadra.
- Quando nessuna delle formazioni risultanti dalla scissione conserva la maggioranza dei componenti della squadra originaria, tutte le formazioni devono essere considerate di nuova costituzione e l’amministrazione deve applicare i criteri regolamentari previsti per tale ipotesi.
- Ai fini dell’individuazione del cointeressato all’appello, non è necessaria la notificazione al soggetto che abbia una posizione processuale sostanzialmente omogenea a quella dell’appellante e non abbia un interesse a contraddire rispetto al gravame; la notificazione è invece necessaria nei confronti del controinteressato all’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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