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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00345/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di ricettazione e aveva ritenuto integrata anche un'ulteriore fattispecie contestata, poi già dichiarata estinta per prescrizione in primo grado. I motivi dedotti erano quattro: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei capi a) e b), lamentando travisamento della prova e una diversa lettura delle risultanze istruttorie; (2) mancata riqualificazione del capo a) nel reato di incauto acquisto e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) erroneo riconoscimento della recidiva e mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; (4) illegittimo diniego della sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure si risolvevano nella riproposizione di doglianze già disattese in appello, in una critica di merito non consentita in sede di legittimità e in argomentazioni prive di specificità e decisività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifici e meramente reiterativi i motivi rivolti contro la motivazione della sentenza impugnata; ha escluso la deducibilità in cassazione del preteso travisamento della prova, in assenza di un errore decisivo idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; ha giudicato manifestamente infondate la richiesta di riqualificazione del fatto, la richiesta di particolare tenuità, la doglianza sulla recidiva, il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e il diniego della sostituzione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice di riferimento per il giudizio di responsabilità confermato in appello e non scalfito dal ricorso.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in incauto acquisto, ritenuta non praticabile per difetto di indicazioni valide e verificabili sulla ricezione del materiale sequestrato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, anche in ragione della materialità del reato e dei precedenti penali dell'imputato.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    È il parametro del vizio di motivazione richiamato per delimitare il sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione del merito né il raffronto con diversi modelli argomentativi esterni alla sentenza.

  • art. 133 c.p.

    È il criterio che il giudice deve utilizzare per valutare in concreto la recidiva, rapportando il fatto per cui si procede alle precedenti condanne e alla possibile inclinazione al delitto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa con motivazione di merito non censurabile in cassazione se non affetta da manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata rigettata in appello con motivazione ritenuta congrua; la Corte ha ribadito che il diniego può fondarsi anche sui precedenti penali, se specificamente valutati in senso prognostico negativo.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato indirettamente per la circostanza attenuante invocata ex n. 4.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se prive di specificità e incapaci di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore percettivo o valutativo sia decisivo al punto da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non è ammessa una nuova valutazione del materiale istruttorio né una sostituzione del giudizio di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave richiede la dimostrazione, sulla base degli elementi già acquisiti, dell'effettiva ricorrenza degli elementi tipici della diversa ipotesi; in mancanza, il diniego motivato del giudice di merito non è sindacabile in cassazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la concreta offensività della condotta e i precedenti penali dell'imputato, quando la motivazione dia conto della prognosi negativa sulla non punibilità.
  • La recidiva deve essere apprezzata in concreto, non in astratto: il giudice deve verificare il rapporto tra il fatto attuale e le precedenti condanne, per accertare se la pregressa condotta sia indice di persistente inclinazione a delinquere.
  • Il mancato riconoscimento di attenuanti discrezionali e il diniego di pene sostitutive sono censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica; una motivazione congrua e ancorata ai precedenti penali può sorreggere il rigetto della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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