Cassazione Penale, Sentenza n. 13830/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Imperia del 07/12/2022 che, in rito abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato ricondotto all'art. 727, comma 2, cod.pen. (riqualificazione dell'originaria imputazione ex art. 544-ter). L'imputato articolava quattro motivi: 1) difetto di prova sulla commissione del reato (si sosteneva che le condizioni dell'animale derivassero dalla vita libera in campagna, che il suino era stato in possesso solo da un mese e che la malattia era preesistente, nonché che il Giudice non aveva adeguatamente motivato il mancato credito alle dichiarazioni dell'imputato); 2) sussistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.; 3) eccessività della pena e richiesta di maggiore clemenza; 4) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il comportamento collaborativo dell'imputato durante il processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Motivi: - il primo motivo (difetto di prova) è inammissibile perché costituisce una censura di merito non proponibile in sede di legittimità; - il secondo motivo (tenuità) è inammissibile per genericità, in quanto non indicava elementi concreti a sostegno dell'applicabilità dell'art. 131-bis; - il terzo motivo (eccessività della pena) è inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito; inoltre la questione tecnica sulla misura della diminuzione per il rito (1/2 vs 1/3) non era stata dedotta come motivo di gravame e non poteva essere rilevata in cassazione; - il quarto motivo (attenuanti generiche) è manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando i precedenti penali come elemento decisivo ostativo. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il giudicato di merito (condanna a €1.000,00 di ammenda per art.727, comma 2, cod.pen.) resta efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
Norma che punisce i maltrattamenti e le condizioni di cattiva custodia degli animali; nella sentenza è stata applicata per la condanna del detentore del suino in condizioni igienico-sanitarie gravi.
Norma originariamente contestata (maltrattamenti di animali); la fattispecie è stata poi riqualificata dal giudice in art. 727, comma 2.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la sua applicazione deve essere fondata su elementi concreti e specifici, non su allegazioni generiche.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando il giudice di appello non è competente; la Corte ricorda che la conversione non consente di derogare alle regole sostanziali e formali del rimedio corretto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Elenca i motivi ammessi in cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze proposte fossero di merito e pertanto inammissibili in questa sede.
art. 581 lett. d) e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiedono che il motivo di ricorso indichi gli elementi di fatto e le ragioni di diritto; la mancata specificazione (genericità) determina l'inammissibilità del ricorso.
Principi cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena; la Corte sottolinea che la valutazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è rivedibile in Cassazione se non per profili di legittimità specifici.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla legge n.103/2017)
Disciplina la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte osserva che l'errata quantificazione della diminuzione è questione di illegittimità non dedotta in modo valido ed è quindi inammissibile in cassazione se non prospettata correttamente.
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione sono vietate censure che consistano nella semplice rivalutazione del merito probatorio: le doglianze devono essere di legittimità e conformi agli articoli previsti (art. 606 c.3 c.p.p.).
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede elementi fattuali concreti e specifici che dimostrino la tenuità del fatto; affermazioni generiche portano all'inammissibilità per violazione delle regole di specificazione del motivo.
- La proporzione della pena e la valutazione degli attenuanti costituiscono materia di discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto ben definiti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice individua elementi decisivi negativi della personalità (es. precedenti penali) e li valuta congruamente nella motivazione.
- In caso di conversione dell'impugnazione (es. appello convertito in ricorso per cassazione), l'atto trasformato deve rispettare requisiti di forma e sostanza del rimedio effettivo altrimenti è inammissibile.
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