Cassazione Penale, Sentenza n. 43619/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Paola del 09/01/2020 che aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputata per il delitto di cui all'art. 582 c.p.; unico motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., con la censura che il giudice di merito avrebbe violato i criteri di valutazione delle prove e non avrebbe argomentato adeguatamente sul materiale probatorio
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di pace non fosse inesistente o meramente apodittica: il giudice di merito aveva richiamato e valutato la certificazione medica del Pronto soccorso che attestava le lesioni della parte offesa, la deposizione della stessa compatibile con i riscontri medici e le dichiarazioni della figlia dell'imputata non incompatibili con il racconto della vittima. Pertanto la motivazione è stata ritenuta idonea a fondare la condanna già inflitta (multa di euro 516,00 e spese processuali) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese per la cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare la condotta (colpo al volto e scaraventamento a terra) come lesione personale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero sufficienti a integrare i presupposti del reato
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di cassazione fondato su presunta violazione delle norme di valutazione della prova è stato esaminato e rigettato: la Corte conferma che tale doglianza è rilevante in cassazione solo se la motivazione è inesistente o del tutto avulsa dalle risultanze processuali
Le norme richiamate concernono i criteri di formazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto evincibile dal giudizio di merito una valutazione effettiva e congrua delle risultanze probatorie, perciò non sussiste la violazione lamentata
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione essendo il ricorso rigettato
Massime di principio
- La motivazione del giudice è sufficiente se collega la decisione alle risultanze probatorie concrete (es. certificati medici, deposizioni) anche se non analiticamente dettagliata in ogni punto
- La cassazione per vizio di motivazione è fondata soltanto quando la motivazione è del tutto inesistente, apodittica o svincolata dalle prove: semplici censure di insufficienza o diversità di valutazione non sono generalmente ritenute idonee
- Quando il giudice di primo grado richiama e confronta elementi probatori coerenti tra loro (documenti e testimonianze) la Corte di cassazione tende a ritenere la motivazione adeguata
- Il ricorrente soccombente in cassazione può essere condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo è rilevante anche per il rischio economico
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