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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43619/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Paola del 09/01/2020 che aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputata per il delitto di cui all'art. 582 c.p.; unico motivo formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p., con la censura che il giudice di merito avrebbe violato i criteri di valutazione delle prove e non avrebbe argomentato adeguatamente sul materiale probatorio

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di pace non fosse inesistente o meramente apodittica: il giudice di merito aveva richiamato e valutato la certificazione medica del Pronto soccorso che attestava le lesioni della parte offesa, la deposizione della stessa compatibile con i riscontri medici e le dichiarazioni della figlia dell'imputata non incompatibili con il racconto della vittima. Pertanto la motivazione è stata ritenuta idonea a fondare la condanna già inflitta (multa di euro 516,00 e spese processuali) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese per la cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta (colpo al volto e scaraventamento a terra) come lesione personale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero sufficienti a integrare i presupposti del reato

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di cassazione fondato su presunta violazione delle norme di valutazione della prova è stato esaminato e rigettato: la Corte conferma che tale doglianza è rilevante in cassazione solo se la motivazione è inesistente o del tutto avulsa dalle risultanze processuali

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Le norme richiamate concernono i criteri di formazione e valutazione della prova; la Corte ha ritenuto evincibile dal giudizio di merito una valutazione effettiva e congrua delle risultanze probatorie, perciò non sussiste la violazione lamentata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione essendo il ricorso rigettato

Massime di principio

  • La motivazione del giudice è sufficiente se collega la decisione alle risultanze probatorie concrete (es. certificati medici, deposizioni) anche se non analiticamente dettagliata in ogni punto
  • La cassazione per vizio di motivazione è fondata soltanto quando la motivazione è del tutto inesistente, apodittica o svincolata dalle prove: semplici censure di insufficienza o diversità di valutazione non sono generalmente ritenute idonee
  • Quando il giudice di primo grado richiama e confronta elementi probatori coerenti tra loro (documenti e testimonianze) la Corte di cassazione tende a ritenere la motivazione adeguata
  • Il ricorrente soccombente in cassazione può essere condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo è rilevante anche per il rischio economico

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