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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29599/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 c.p., deducendo violazione di legge. In particolare la difesa aveva presentato tramite PEC una richiesta di trattazione orale dell'appello che era stata dichiarata inammissibile per mancata osservanza delle "specifiche tecniche" (non contenuta in allegato PDF ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni di copia/selezione), come previsto dagli artt. 23-bis e 24 del decreto-legge n.137/2020 e dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La ricorrente sosteneva che la violazione delle formalità tecniche non avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la nullità invocata (violazione del diritto al contraddittorio per svolgimento del processo in forma camerale non partecipata nonostante richiesta di trattazione orale) fosse deducibile solo se tempestivamente eccepita: le nullità di ordine generale devono essere rilevate o dedotte entro i termini dell'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Nel caso concreto la difesa era a conoscenza del rigetto dell'istanza e quindi avrebbe potuto eccepire la nullità nelle conclusioni scritte in appello; non avendolo fatto, l'eccezione proposta in cassazione è tardiva. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23-bis decreto-legge n.137 del 2020

    convertito con legge 18 dicembre 2020, n.176

    Stabilisce che le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale da parte delle parti oppure manifestazione di volontà di comparire da parte dell'imputato. La Corte interpreta che, se la richiesta è rituale e tempestiva e il giudizio è comunque trattato in forma cartolare senza partecipazione, ciò può integrare una nullità di regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile se tempestivamente eccepita.

  • art. 24 decreto-legge n.137 del 2020

    Richiamato in connessione alle norme tecniche per la trasmissione telematica degli atti; la Corte segnala che la mancata osservanza delle specifiche tecniche può dar luogo a contestazioni formali ma l'incidenza sulla ammissibilità dell'istanza dipende dalla tempestività dell'eccezione.

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia

    Fissa le specifiche tecniche per gli atti telematici (es. formato PDF ottenuto da trasformazione di testo senza restrizioni). La Corte prende atto delle regole tecniche ma rimarca che i profili di nullità devono essere fatti valere nei termini processuali previsti.

  • art. 180 codice di procedura penale

    Stabilisce i termini per la rilevazione delle nullità di ordine generale; la Corte applica questo principio per escludere la tardività dell'eccezione sollevata solo in cassazione quando la parte era già a conoscenza del rigetto dell'istanza e poteva dedurre la nullità nelle conclusioni in appello.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende; la Corte applica tale disposizione comminando euro 3.000,00.

  • artt. 624-bis e 625 codice penale

    Norme sostanziali che definiscono i reati per cui la ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado; citate per contestualizzare la vicenda penale oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la parte è a conoscenza del rigetto di una istanza procedurale (es. trattazione orale) deve eccepire eventuali nullità nell'ambito del grado di giudizio in cui ciò è possibile, normalmente nelle conclusioni scritte in appello; altrimenti l'eccezione può essere considerata tardiva.
  • La violazione delle formalità tecniche per la presentazione telematica (specifiche del formato) può rilevare sul piano processuale, ma l'effetto sanzionatorio (inammissibilità o nullità) dipende anche dalla tempestività e dalla natura della censura.
  • Quando la parte non è messa concretamente in condizione di dedurre la nullità (ad esempio non è stata informata che il giudizio sarebbe stato trattato in forma cartolare), l'eccezione può essere considerata tempestiva anche se proposta solo in cassazione.
  • La disciplina emergenziale (udienze in camera di consiglio) non sospende l'obbligo di rispettare i termini processuali per far valere le nullità di ordine generale, salvo i casi in cui la parte non abbia avuto la possibilità di eccepire prima.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio di impugnare quando la censura appare procedimentalmente tardiva.

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