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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39187/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado. Con un unico motivo si censurava la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità: si sosteneva che l'appello mirava a ottenere il contenimento della pena nel minimo edittale avendo l'imputata risarcito il danno e posto in evidenza la minima gravità del fatto; la difesa lamentava che tali argomentazioni non erano state valutate dalla Corte territoriale

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione non avesse confrontato adeguatamente le argomentazioni del Tribunale (in particolare la valutazione delle circostanze attenuanti e l'esistenza di precedenti specifici che giustificavano il marginale scostamento dal minimo edittale). Conseguentemente è stata confermata l'esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva condannato Simona Icardi, per il reato commesso il 29/03/2019, alla pena di 2 mesi di reclusione e C 60,00 di multa, con esclusione di una aggravante e applicazione delle circostanze attenuanti artt. 62 n.4 e n.6 e la diminuzione per il rito abbreviato). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110, 56, 624, 625 n.2 c.p.

    Testo delle fattispecie penali cui si è ritenuta responsabile l'imputata (concorso tra persone, tentativo/commissione, rapina o furto aggravato a seconda della combinazione indicata dagli articoli); la Corte conferma la responsabilità per i reati contestati in primo grado

  • art. 625 n.7 c.p.

    Aggravante contestata in primo grado ma esclusa dal Tribunale; la Cassazione registra l'esito della valutazione di merito

  • art. 62 n.4 e n.6 c.p.

    Circostanze attenuanti ritenute applicabili dal Tribunale (segnalate e valutate nel calcolo della pena): la Corte d'appello e la Cassazione osservano che la difesa non ha dimostrato perché la stessa valutazione dovesse tradursi in un contenimento al minimo edittale

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione richiamata dalla ricorrente; la censura verteva su presunta violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità ai sensi di queste previsioni

  • Sentenza Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa della parte; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in virtù di tale disposizione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per i criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità, utile a giustificare la quantificazione e l'accertamento della colpa nella determinazione della somma dovuta

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere specifica: quando si contesta la determinazione della pena occorre confrontarsi esplicitamente con le motivazioni del giudice di merito che hanno portato alla quantificazione (es. valutazione delle attenuanti, precedenti, aggravanti). Non bastano affermazioni generiche sulla minima gravità o sul risarcimento del danno
  • Se la circostanza (es. risarcimento del danno, minima gravità) è già stata presa in considerazione dal giudice di merito nel valutare attenuanti o altre voci, il difensore deve spiegare perché tale valutazione è insufficiente o errata e dimostrare in che modo ciò avrebbe dovuto incidere sul piano sanzionatorio
  • La giurisprudenza di legittimità richiede che l'appellante enunci e argomenti i punti di fatto e di diritto in cui si ritiene errata la decisione: maggior dettaglio è richiesto quanto più articolate e specifiche sono le ragioni esposte nella decisione impugnata
  • Il mancato rispetto del requisito di specificità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo di rifondere le spese processuali e versare somme alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
  • Nella formulazione del gravame è utile: a) riprodurre testualmente le ragioni decisive del provvedimento impugnato; b) indicare punto per punto in che cosa consista l'errore di fatto o di diritto; c) allegare o indicare gli elementi probatori che giustificano una diversa valutazione
  • Quando si chiede la determinazione della pena al minimo, occorre quantificare la richiesta e collegarla concretamente a parametri giuridici e di fatto non considerati o valutati erroneamente dal giudice (es. assenza di precedenti, contributo al risarcimento, ruolo minimo nell'evento, buona condotta post-fatto)

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