Cassazione Civile, Ordinanza n. 18278/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società attrice aveva convenuto in giudizio la propria ex amministratrice unica chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asserita mala gestio. Le condotte contestate erano due: (1) il prelevamento, tra il 2008 e il 2011, di somme dalle casse sociali per finanziare gratuitamente la società controllante, senza indicazione del termine di rimborso, senza garanzie e senza corrispettivo, con successivo trasferimento delle somme dalla controllante a un’altra società del gruppo per lavori su una struttura ricettiva; (2) l’acquisto di attrezzature per un centro estetico mai utilizzate. Il Tribunale aveva accolto solo la prima domanda, condannando l’amministratrice con manleva verso le società chiamate; la Corte d’appello aveva invece rigettato tutte le domande, ritenendo non provato il nesso causale tra condotta e danno e affermando che, in caso di abusiva elargizione di denaro, il danno non coinciderebbe con l’importo erogato ma solo con gli oneri di recupero e le disfunzioni conseguenti, oltre a reputare insindacabile la scelta gestionale relativa alle attrezzature. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. per avere la Corte d’appello subordinato l’azione risarcitoria al previo esperimento di azioni di recupero contro il beneficiario delle somme o alla prova della sua incapienza; omesso esame di fatti decisivi relativi alle richieste di restituzione, alle valutazioni del collegio sindacale e al comportamento processuale del beneficiario; violazione degli artt. 2392 e 2393 c.c., 1218 e 2697 c.c. per avere negato la prova del danno, che secondo la ricorrente coincideva con l’importo distratto; infine, in via subordinata, censura sulla ritenuta insindacabilità dell’acquisto delle attrezzature. Il ricorso incidentale della società chiamata in causa sulle spese è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società attrice, ritenendo fondati i primi tre motivi: ha cassato la sentenza d’appello perché erroneamente aveva escluso il danno risarcibile nella misura della somma distratta e aveva subordinato l’azione di responsabilità verso l’amministratrice al previo infruttuoso recupero delle somme presso il terzo beneficiario o alla prova della sua incapienza. La Corte ha affermato che, nelle ipotesi di distrazione di risorse sociali, il danno può identificarsi nella diminuzione patrimoniale causata dall’illecita fuoriuscita delle somme, mentre grava sull’amministratore la prova del corretto impiego delle risorse o della destinazione al soddisfacimento di debiti sociali o all’attività d’impresa. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo, relativo all’acquisto delle attrezzature, perché le valutazioni sulla correttezza della scelta gestionale e sulla sua apprezzabilità ex ante appartengono al merito. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
sequestro preventivo penale
richiamato solo per descrivere il contesto del sequestro e della successiva confisca delle partecipazioni societarie, senza incidenza sulla decisione di legittimità
disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società; non richiede che l’azione risarcitoria sia subordinata al previo esperimento di azioni di recupero contro il terzo beneficiario delle somme distratte
azione sociale di responsabilità; può essere esercitata per il danno derivante da distrazione di risorse sociali senza attendere l’esito di azioni recuperatorie verso il terzo
richiamato nel motivo di ricorso in modo improprio; non è la norma pertinente alla fattispecie secondo la Corte
richiamato nel motivo di ricorso in modo improprio; non è la norma pertinente alla fattispecie secondo la Corte
richiamato dalla resistente come possibile qualificazione dell’operazione infragruppo, ma la Corte rileva che l’azione proposta era diversa e quindi non ne esamina i presupposti
censura per violazione di legge
censura per omesso esame di fatto decisivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell’amministratore in termini di inadempimento
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che, a fronte dell’allegazione della distrazione, spetta all’amministratore provare il corretto adempimento
la responsabilità dell’amministratore per distrazione di somme non è condizionata al previo recupero infruttuoso verso il terzo beneficiario; il danno coincide con la fuoriuscita ingiustificata delle risorse sociali
richiamati per affermare la natura contrattuale della responsabilità e il relativo assetto probatorio
in tema di scelta gestionale, il sindacato giudiziale non investe il merito dell’opportunità economica, ma la verifica ex ante della ragionevolezza e diligenza della decisione
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, la società può limitarsi ad allegare la condotta distrattiva o comunque inadempiente; non ha l’onere di dimostrare preventivamente l’infruttuoso esperimento di azioni di recupero contro il terzo beneficiario delle somme.
- Il danno risarcibile da illegittima distrazione di risorse sociali può coincidere con la diminuzione patrimoniale derivante dall’uscita ingiustificata delle somme, senza che sia necessario attendere la prova dell’irrecuperabilità del credito verso il destinatario finale.
- In presenza di somme fuoriuscite dall’attivo sociale senza titolo, spetta all’amministratore dimostrare il corretto impiego delle risorse, o comunque la loro destinazione all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività d’impresa.
- Il giudice del merito può sindacare le scelte gestionali dell’amministratore solo nei limiti della verifica ex ante della loro ragionevolezza, diligenza e adeguatezza delle cautele adottate; non è consentita una rivalutazione meramente ex post dell’opportunità economica dell’operazione.
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