Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo (fino a euro 300.000) disposta nel procedimento penale a carico dell'amministratore Cesario Faiulo: (i) censura di nullità per la partecipazione di un giudice onorario al collegio che ha adottato il provvedimento, in violazione dell'art.12 d.lgs. n.116/2017 in combinato con art.407 c.p.p. a seguito dell'estensione al reato ex art.615-ter c.p.; (ii) contestazione della mancanza di correlazione fra i reati contestati e la richiesta risarcitoria della parte civile Elena Frascino (danno di circa 500.000 euro per l'acquisto di due unità immobiliari), con conseguente assenza di fumus e periculum in mora; critica alla valutazione del Tribunale circa presunte alienazioni simulate di beni (vendite alla Zen S.r.l.) e alla valutazione patrimoniale della Fama S.r.l.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al giudice onorario perché la modifica normativa (legge 28/6/2024 n.90, con effetto dal 17/7/2024) che ha inserito il reato di cui all'art.615-ter fra quelli per cui i giudici onorari non possono essere destinati ai collegi non è applicabile retroattivamente ai procedimenti per i quali l'azione penale era già stata esercitata prima dell'entrata in vigore; vale, dunque, la disciplina transitoria richiamata dall'art.30, comma 6, d.lgs. n.116/2017 e la destinazione del giudice onorario è mantenuta fino alla definizione del procedimento. Le ulteriori censure (nesso di causalità tra reati e pretesa risarcitoria, buona fede dell'acquirente, fondatezza delle vendite ecc.) sono inammissibili nel rimedio del riesame/sequestro perché attengono a questioni inerenti l'ammissione della costituzione di parte civile e alla fondatezza dell'azione risarcitoria, che non sono sindacabili autonomamente nel giudizio di riesame; inoltre il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di fumus e periculum in mora in relazione al rischio di depauperamento patrimoniale e all'entità delle pretese civili. Pertanto l'ordinanza di sequestro conservativo è confermata.
Norme richiamate
art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n.116
"La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale."
La Corte ha applicato la regola secondo cui la destinazione del giudice onorario, una volta operata legittimamente, permane fino alla definizione del procedimento; tale vincolo impedisce la disapplicazione retroattiva del nuovo divieto quando l'azione penale è stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore della modifica normativa
art. 30, comma 6, d.lgs. n.116/2017
"Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale."
Richiamata come regola transitoria di carattere analogo da applicare per tutelare le assegnazioni/previsioni formatesi prima della modifica normativa; la Corte l'ha utilizzata per stabilire che la nuova esclusione non si applica ai procedimenti con azione già esercitata
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Norma che elenca i reati per i quali sono stabiliti termini speciali delle indagini e che è stata modificata (con inserimento del numero 7-ter) dalla legge n.90/2024; la Corte ha valutato l'effetto intertemporale di tale modifica
legge 28 giugno 2024, n.90 (art.17)
Ha esteso il novero dei reati per i quali vige il divieto di destinazione dei giudici onorari (inserendo tra gli altri l'art.615-ter c.p. nel comma 2, lett. a) dell'art.407 c.p.p.); la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva di tale divieto ai procedimenti con azione penale già esercitata prima dell'entrata in vigore
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente quale norma che connette la nullità assoluta alla mancanza di capacità del giudice; la Corte ha riconosciuto la rilevanza ma ha ritenuto che, sul punto, la capacità del giudice (nella sua dimensione relativa prevista dal divieto) dovesse essere valutata alla data della destinazione/assegnazione
Norma sulle nullità assolute; evocata nella doglianza ma la Corte ha escluso la nullità del provvedimento dato il rispetto delle regole transitorie
Disposizione sulla capacità del giudice; la Corte distingue tra capacità 'generale' e la capacità 'specifica/relativa' introdotta dal divieto di destinazione, applicando la valutazione alla data di destinazione
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al nesso di causalità tra reato e danno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel rimedio del riesame
Norme sul sequestro conservativo e sui rimedi di riesame e ricorso per cassazione: la Corte sottolinea i limiti della cognizione in sede di riesame/ricorso (criteri e oggetto del giudizio) e dichiara inammissibili le questioni attinenti all'ammissione della costituzione di parte civile o alla fondatezza del risarcimento
Richiamata come limite alle decisioni del giudice del riesame circa questioni preliminari che spettano al giudice che procede; evidenzia le preclusioni procedurali sul sindacato del riesame
Massime di principio
- La destinazione del giudice onorario a un collegio, se operata legittimamente prima dell'entrata in vigore di una norma che ne limita l'utilizzo, si mantiene fino alla definizione del procedimento; le modifiche che introducono divieti non sempre operano retroattivamente, specialmente quando esistono disposizioni transitorie o principi di tutela dell'affidamento
- Le questioni relative all'ammissione della costituzione di parte civile e alla citazione del responsabile civile non sono sindacabili autonomamente nel giudizio di riesame del sequestro: nel rimedio cautelare si esamina solo il fumus delicti e il periculum in mora, non la fondatezza definitiva dell'azione risarcitoria
- In sede cautelare la buona fede dell'acquirente si presume in mancanza di prova contraria: il sindacato sulla non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria non può trasformarsi in valutazione di merito sulla fondatezza dell'azione civile
- Per valutare il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo è sufficiente un convincente apprezzamento indiziario sul rischio di depauperamento patrimoniale (es. vendite a soggetti collegati, numerosità e consistenza delle pretese creditorie), purché la motivazione del giudice del riesame risulti logica e non manifestamente illogica
- Quando una modifica processuale non prevede disciplina transitoria esplicita, occorre individuare la regola intertemporale applicabile secondo i principi di tutela dell'affidamento, della ragionevolezza e della precostituzione del giudice: frequentemente ciò porta a riconoscere la salvaguardia delle assegnazioni/strutture già formatesi
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