Cassazione Penale, Ordinanza n. 34252/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra reati già separatamente giudicati in cognizione, in particolare tra fatti di manipolazione del mercato e di bancarotta, commessi in periodi diversi. Con il ricorso deduceva, da un lato, la nullità dell'ordinanza per mancata partecipazione all'udienza nonostante avesse chiesto di essere sentito tramite l'ufficio matricola del carcere; dall'altro, contestava il merito del diniego sostenendo che il giudice non avesse correttamente applicato i criteri sull'unicità del disegno criminoso, poiché la sostanziale analogia del modus operandi e la raccolta di denaro presso investitori diversi e dislocati sul territorio avrebbero dimostrato una programmazione unitaria. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità, anche se ipoteticamente verificata, sarebbe a regime intermedio e doveva essere eccepita in udienza; inoltre, l'eccezione era aspecifica e non supportata dal verbale. Quanto al merito, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione valorizzando l'eterogeneità dei fatti, la distanza temporale tra le condotte, la diversità dei reati, dei luoghi di commissione e dei concorrenti, elementi incompatibili con l'esistenza di un'unica risoluzione criminosa antecedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa nullità per mancata partecipazione all'udienza e ha confermato, sul piano logico-giuridico, la correttezza della motivazione con cui il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione tra i reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso tra reati separatamente giudicati.
la continuazione presuppone che i successivi reati siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo; l'omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono solo indici, non prove decisive.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
il riconoscimento della continuazione richiede un'approfondita e rigorosa verifica della preesistenza della programmazione criminosa.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01
omogeneità delle violazioni, bene protetto e contiguità spazio-temporale sono solo elementi indiziari, non sufficienti di per sé a provare l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01
la valutazione dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamenti di fatto.
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia, Rv. 253664
quando i reati sono commessi a distanza temporale, in assenza di altri elementi, il decorso del tempo rende improbabile una programmazione unitaria e depone per l'esclusione della continuazione.
Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo, Rv. 242537
nei reati distanziati nel tempo si presume, salvo prova contraria, che i fatti ulteriori non fossero stati progettati al momento del fatto originario, con conseguente negazione della continuazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione colpevolmente proposta.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali già al momento del primo fatto; non basta la mera analogia tra gli episodi criminosi.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, il bene giuridico offeso, le modalità esecutive e il modus operandi sono indici rilevanti ma non decisivi: il giudice deve valutarli complessivamente insieme a causali, sistematicità delle azioni, luoghi, tempi e persone coinvolte.
- Quando i reati sono commessi a distanza di tempo significativa, il decorso del tempo costituisce elemento fortemente ostativo al riconoscimento della continuazione, salvo che emergano concreti elementi contrari di programmazione unitaria.
- La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è apprezzamento di merito: in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è mancante, illogica o viziata da travisamento del fatto.
- La deduzione di nullità processuali che emergano dagli atti richiede specificità e allegazione degli elementi necessari; le nullità a regime intermedio si intendono sanate se non tempestivamente eccepite in udienza.
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