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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 42076/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso nasce da una richiesta di indennizzo (Euro 11.365,48) per danni al raccolto per grandine e siccità. L'assicurato (Crovatto) aveva sostenuto l'esistenza, oltre alle polizze collettive agevolate, di sei polizze individuali integrative stipulate tramite l'intermediario Assiteam; la compagnia aveva liquidato solo le polizze agevolate contestando l'esistenza delle integrative. In primo grado il tribunale aveva ritenuto insufficiente la prova della conclusione dei contratti integrativi e aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Milano, dopo ordine di esibizione e acquisizione di certificati, tabulati, verbali di ispezione e stampe di schermate server, aveva ritenuto provata la conclusione dei contratti e la decorrenza della garanzia anteriore al sinistro, accogliendo la domanda. La compagnia ha impugnato in Cassazione sostenendo, in via principale, l'assenza di una proposta completa e valida, l'inidoneità o inesistenza della prova della notifica/accettazione della proposta, l'illegittimità dell'uso di documenti interni e indizi, l'illiceità della prova per presunzioni multiple, la nullità dei certificati stampati dopo il sinistro, l'irrilevanza dei pagamenti effettuati dopo il sinistro, e la mancata ratifica dell'operato dell'intermediario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società Svizzera. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello fosse sufficientemente sorretta da motivazione e da prove documentali idonee a dimostrare la conclusione dei contratti e la decorrenza della garanzia (fra cui tabulati prodotti dalla compagnia, verbale di ispezione, stampe informatiche non contestate e certificati prodotti in parte). La Corte ha escluso che i motivi di ricorso prospettassero un travisamento di prove o errori di diritto penalizzanti; molti motivi sono stati considerati inammissibili o assorbiti in ragione dell'autonomia e sufficienza della motivazione di merito. Perciò il provvedimento impugnato è rimasto efficace e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e di un contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per il tipo di ricorso instaurato in primo grado; non controversa nella decisione

  • art. 210 cod. proc. civ.

    ordine di esibizione documentale disposto dalla Corte d'appello per ottenere i certificati di polizza

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato a fronte della critica di travisamento della prova: la Corte ricorda che il travisamento riguarda l'errata percezione di una prova non equivoca, mentre qui si è trattato di valutazione di merito

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla valutazione dell'omessa produzione di documenti e alla conseguente ammissione di fatto, ma la Corte ha ritenuto la prova complessiva sufficiente

  • art. 360 cod. proc. civ.

    norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi ex art. 360, ritenendoli in gran parte inammissibili o assorbiti

  • art. 1888 cod. civ.

    principio che la prova del contratto assicurativo può essere data anche con documenti diversi dalla polizza; la Corte lo applica ritenendo che tabulati e stampe informatiche possano provare il rapporto

  • art. 2702 cod. civ.

    il tabulato sottoscritto dalla compagnia è stato qualificato come scrittura privata idonea a fare prova nei confronti di chi lo ha sottoscritto

  • art. 2712 cod. civ.

    le riproduzioni informatiche (stampe delle schermate del server) non contestate fanno piena prova circa provenienza e contenuto e sono state ritenute idonee a dimostrare la decorrenza della garanzia

  • art. 2729 cod. civ.

    disciplina delle presunzioni: la Corte ha ritenuto che non si sia trattato di una doppia presunzione illegittima ma di prova documentale diretta e valutabile

  • art. 1901 cod. civ.

    regola sulla sospensione della copertura in caso di mancato pagamento del premio; la Corte ha ritenuto che l'accettazione senza riserve del premio (anche se tardivo) possa costituire rinuncia tacita alla sospensione, e che gli elementi acquisiti dimostrassero la deroga applicata e la ratifica

  • art. 1895 cod. civ.

    richiamato in ordine alla datazione dei certificati: la Corte ha osservato che il certificato ha funzione di prova e che la data di stampa successiva al sinistro non implica automaticamente conclusione del contratto dopo il sinistro

  • art. 1711 cod. civ.

    in tema di mandato dell'intermediario: la Corte ha ritenuto che l'operato dell'intermediario sia stato in pratica ratificato dalla compagnia e, pertanto, le conseguenze rimangano a carico dell'assicuratore

  • art. 2697 cod. civ.

    onere della prova: la Corte ricorda che il ricorrente non ha dedotto e documentato in modo specifico fatti contrari in grado di invertire l'assetto probatorio così valutato dal giudice di merito

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto in caso di ricorso, ove dovuto

Massime di principio

  • Per provare l'esistenza di un contratto assicurativo non è esclusivo il certificato/polizza: tabulati aziendali sottoscritti, verbali di ispezione e riproduzioni informatiche non contestate possono costituire prova scritta idonea.
  • La stampa o sottoscrizione del certificato dopo il sinistro non invalida automaticamente la prova: rileva la data di perfezionamento (es. notifica telematica) e la congruenza documentale complessiva.
  • Il pagamento del premio, e soprattutto l'accettazione da parte della compagnia (anche implicita, p.es. richiesta di riversamento dei premi), può integrare elementi di ratifica e comportare rinuncia tacita all'eccezione di sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c.
  • Le censure in Cassazione che richiedono riesame del merito probatorio o semplice riconsiderazione degli elementi di fatto sono spesso inammissibili: l'esame di legittimità è limitato ai profili di diritto e ai vizi di motivazione rigorosamente denunciati.
  • La mancata produzione di alcuni documenti dopo ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come ammissione del fatto, ma la decisione deve essere sorretta da motivazione autonoma e da altri elementi probatori.
  • Le doglianze generiche di travisamento della prova devono indicare un errore percettivo chiaro e incontrovertibile; le valutazioni plausibili dei documenti restano insindacabili in Cassazione.

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