Cassazione Penale, Ordinanza n. 33309/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva applicato alcun aumento di pena per il reato estinto per prescrizione, con la conseguenza che la Corte d'appello non era tenuta a ridurre la pena. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di danneggiamento, confermando nel resto la pena per i reati di rapina in concorso e aggravata. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena inflitta in primo grado a seguito del proscioglimento per prescrizione del reato di danneggiamento. La censura è stata ritenuta infondata perché, dalla sentenza di primo grado, risultava che per quel reato non era stato applicato alcun aumento di pena, sicché non vi era alcuna riduzione da operare in appello.
Norme richiamate
Indicato come reato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione; la sentenza non affronta il merito della fattispecie incriminatrice.
Richiamato tra le norme poste a base della condanna confermata in appello, come titolo del concorso di persone.
Richiamato tra le norme poste a base della condanna confermata in appello, come aggravante nel concorso di persone.
Richiamato come reato principale la cui pena è stata confermata dalla Corte d'appello.
Richiamato come fonte delle aggravanti del reato patrimoniale per cui è stata confermata la pena.
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla riduzione della pena in caso di proscioglimento in appello per un capo non più punibile; la Corte lo ha ritenuto non applicabile perché nessun aumento era stato operato in primo grado per il reato estinto.
Massime di principio
- Quando in appello un capo di imputazione viene dichiarato estinto o definito con proscioglimento, la riduzione della pena è dovuta solo se in primo grado a quel capo era effettivamente correlato un aumento sanzionatorio.
- La violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. non sussiste se il giudice di primo grado non ha applicato alcun aumento di pena per il reato successivamente eliminato o estinto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sulla rideterminazione della pena si fonda su un presupposto di fatto smentito dagli atti di merito e la doglianza risulta manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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