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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12702/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da due fondi confinanti sui quali erano stati edificati manufatti ad uso box/autorimessa. Un originario attore aveva chiesto la condanna del vicino all’arretramento del fabbricato realizzato a pochi centimetri dal confine; il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’eliminazione dell’intercapedine formata tra le costruzioni. Dopo un primo giudizio concluso con rigetto e accoglimento della riconvenzionale, la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo attoreo e aveva rimesso la causa al primo giudice. All’esito del nuovo giudizio, il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; la Corte d’appello aveva poi confermato la decisione. La comproprietaria del fondo confinante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla natura emulativa dell’edificazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per erronea lettura delle risultanze istruttorie sulla collocazione del manufatto e sull’applicabilità delle distanze; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente ed errata interpretazione delle prove quanto alla natura emulativa; 4) violazione degli artt. 873, 875 e 877 c.c. per erronea esclusione della contrarietà dell’opera alle norme sulle distanze, essendo il manufatto a circa 10 cm dal confine e con intercapedine di 20 cm; 5) violazione dell’art. 833 c.c. per erronea esclusione dell’atto emulativo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all’asserita emulatività dell’opera, rilevando che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la censura e che la motivazione non era apparente né illogica; ha inoltre ribadito che l’art. 833 c.c. richiede insieme l’assenza di utilità per il proprietario e l’animus nocendi, restando esclusa la nozione di atto emulativo quando il manufatto sia preordinato a un vantaggio concreto. Sono stati invece accolti i motivi concernenti le distanze legali: la Corte ha affermato che, essendovi un’intercapedine di 20 cm tra i manufatti, non si era in presenza di costruzione in aderenza ex art. 877 c.c.; doveva quindi applicarsi l’art. 873 c.c. e il principio di prevenzione ex art. 875 c.c. Anche in presenza di normativa locale che preveda distanze tra fabbricati superiori a quelle codicistiche, il principio di prevenzione resta operante se il regolamento non impone una distanza minima assoluta dal confine. Nel caso concreto, il regolamento locale consentiva box e locali accessori sul confine o a distanza non inferiore a 3 metri, sicché il preveniente, avendo costruito a distanza inferiore a metà di quella prescritta, non aveva precluso al prevenuto la facoltà di costruire sul confine o in aderenza; il secondo costruttore, però, aveva realizzato l’opera lasciando una stretta intercapedine, in violazione della finalità dell’art. 875 c.c. volta a evitarla. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dal difensore del resistente in assenza di previo controricorso, ha rigettato i motivi primo, terzo e quinto e ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della questione delle distanze tra costruzioni e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È infondata la censura di omessa pronuncia quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato il motivo di appello e ne abbia esplicitato le ragioni del rigetto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se rende percepibile l'iter logico-argomentativo del giudice e supera il minimo costituzionale; non è apparente solo perché non condivisa dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è accoglibile se mira, in sostanza, a sollecitare un riesame del merito senza evidenziare un vero travisamento decisivo.

  • art. 833 c.c.

    L'atto emulativo richiede sia l'assenza di utilità per il proprietario sia l'animus nocendi; resta esclusa la sua configurabilità quando l'attività edificatoria persegua un apprezzabile vantaggio concreto.

  • art. 873 c.c.

    In presenza di costruzioni non in aderenza si applica la distanza minima legale tra fabbricati, salvo deroga regolamentare locale compatibile con il sistema codicistico.

  • art. 875 c.c.

    Il principio di prevenzione opera anche se il regolamento locale prevede una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica ma non impone una distanza minima assoluta dal confine; il secondo costruttore deve rispettare le facoltà del preveniente e non può creare intercapedini in contrasto con la funzione della norma.

  • art. 877 c.c.

    La costruzione in aderenza presuppone l'assenza di intercapedine; se tra i manufatti residua uno spazio, la disciplina dell'aderenza non è applicabile.

Massime di principio

  • L'atto emulativo ex art. 833 c.c. non si identifica con qualsiasi edificazione sgradita al vicino: occorrono un pregiudizio oggettivo e la prova dell'esclusivo intento di nuocere, non essendo sufficiente la mera violazione di regole urbanistiche o edilizie.
  • La motivazione della sentenza di merito non è affetta da nullità quando affronta la questione controversa e ne espone, sia pure sinteticamente, la soluzione logica; il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice ha deciso espressamente sul punto.
  • In materia di distanze tra costruzioni, la presenza di una intercapedine esclude la costruzione in aderenza e comporta l'applicazione della disciplina codicistica sulle distanze e sul principio di prevenzione.
  • Il principio di prevenzione continua a operare anche rispetto a regolamenti locali che aumentino la distanza tra fabbricati, purché non impongano una distanza minima assoluta dal confine; in tal caso il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza inferiore alla metà della distanza tra fabbricati e il prevenuto può costruire in aderenza o in appoggio nei limiti consentiti.
  • La creazione di una stretta intercapedine tra edifici può integrare violazione della disciplina sulle distanze quando la costruzione del secondo arrivato non rispetti la funzione preventiva della norma di evitare spazi dannosi tra i fabbricati.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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