Cassazione Penale, Ordinanza n. 04444/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
I ricorsi erano proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità degli imputati per cessione di sostanze stupefacenti. I ricorrenti contestavano la motivazione con cui i giudici di merito avevano ritenuto provata la loro responsabilità, deducendo in sostanza l’illogicità della ricostruzione probatoria fondata su osservazioni della polizia giudiziaria e su massime di अनुभव/esperienza. Contestavano inoltre il trattamento sanzionatorio, lamentando la pena irrogata in misura superiore al minimo edittale; la Corte di appello aveva invece motivato la scelta valorizzando i precedenti penali degli imputati, prevalentemente per reati della stessa specie, e la quantità di droga ceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto non emergenti manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, che aveva sorretto la conferma della responsabilità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 sulla base di elementi probatori ritenuti congrui e di pertinenti massime di esperienza. Ha inoltre ritenuto adeguatamente giustificata la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale, in ragione dei precedenti penali e della quantità di droga ceduta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ne conferma l’applicazione sulla base della valutazione di merito non illogica.
d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come fonte normativa del reato in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
Base implicita della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la ricostruzione probatoria di merito senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione o violazioni di legge effettive.
- La motivazione della sentenza di merito sulla responsabilità per reati in materia di stupefacenti è immunizzata dal sindacato di legittimità se sorretta da elementi probatori coerenti e da un ragionamento non manifestamente illogico.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale è legittima se il giudice di merito indica elementi specifici e pertinenti, quali i precedenti penali dell’imputato e la quantità di sostanza ceduta.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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