Cassazione Civile, Ordinanza n. 09249/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due pignoramenti presso terzi notificati dalla banca nei confronti della propria ex dipendente, aventi ad oggetto somme accantonate presso una cassa aziendale di previdenza complementare per il personale del Monte dei Paschi di Siena, riferite al trattamento pensionistico complementare. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice, ritenendo non pignorabili le somme perché ancora in fase di accumulo, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro e quindi dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Con l'unico motivo di ricorso, la banca deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 252/2005, anche in relazione all'art. 14 dello stesso decreto e all'art. 12, comma 1, delle preleggi, sostenendo che, essendo venuti meno da anni i requisiti per la permanenza nella forma di previdenza complementare e non avendo l'iscritta provveduto al trasferimento ad altra forma pensionistica, le somme non potevano più ritenersi in accumulo e dovevano essere assoggettate a pignoramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato, in fatto, che era pacifico il licenziamento della lavoratrice e la cessazione, già dal 2006, dei requisiti di partecipazione alla previdenza complementare; tuttavia ha confermato l'impostazione della Corte territoriale secondo cui le somme, in difetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, restavano ancora qualificate come somme in fase di accumulo e quindi non pignorabili. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con permanenza della decisione di merito favorevole alla debitrice.
Norme richiamate
viene richiamato per delimitare il regime di disponibilità e pignorabilità delle posizioni e somme accantonate nella previdenza complementare; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo che le somme restino in fase di accumulo finché non trasferite ad altra forma pensionistica.
è evocato dalla ricorrente in collegamento con la cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma complementare; la Corte non ne ricava la pignorabilità automatica delle somme accantonate.
art. 12, comma 1, preleggi
è richiamato come criterio interpretativo; non viene ritenuto idoneo a sovvertire la lettura della disciplina speciale sulla previdenza complementare.
norma processuale applicata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla pignorabilità delle somme accantonate in fondi di previdenza complementare, la cessazione del rapporto di lavoro e dei requisiti di partecipazione non basta, di per sé, a rendere immediatamente aggredibili le somme se non risulta il loro trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.
- La qualifica di somme ancora "in fase di accumulo" può permanere anche dopo la cessazione del rapporto, impedendone il pignoramento ove il regime speciale non preveda diversamente.
- La disciplina speciale sulla previdenza complementare deve essere letta in modo coerente con la funzione previdenziale delle somme accantonate, senza inferire la loro pignorabilità dalla sola perdita dei requisiti soggettivi di iscrizione.
- Quando il motivo di ricorso mira a una diversa lettura della normativa speciale ma non supera l'accertamento in fatto della permanenza del regime di accumulo, il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato.
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