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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva confermato l’annullamento della cartella IRAP per il periodo d’imposta 2004. Ha denunciato una motivazione insufficiente e contraddittoria sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione, sostenendo che non fossero stati valutati adeguatamente né la presenza di una segretaria né i compensi corrisposti a terzi. In particolare, dalla dichiarazione risultavano spese complessive per 31.997 euro, di cui 23.412 euro pagati a un avvocato dello stesso Foro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha precisato che la segreteria, alla luce delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, non rileva di per sé per integrare l’autonoma organizzazione; la CTR, tuttavia, non aveva valutato in modo adeguato i significativi compensi corrisposti a terzi e la loro possibile rilevanza ai fini del presupposto IRAP. La Cassazione non ha quindi stabilito definitivamente che l’imposta fosse dovuta: tale valutazione spetta al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Stante l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

    La disposizione consente il controllo in cassazione sulla motivazione relativa a un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la mancata adeguata valutazione dei compensi a terzi ha reso insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR e giustificato la cassazione con rinvio.

  • Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione)

    Pur non assumendo rilievo ai fini della ricorrenza del requisito della autonoma organizzazione, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 10-05-2016, n. 9451, la circostanza che il professionista si sia avvalso di una segreteria, va tuttavia rilevato come la C.T.R. non abbia adeguatamente valutato il profilo inerente i compensi corrisposti a terzi

    L’impiego di una segretaria, considerato isolatamente, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione. I compensi corrisposti a terzi devono invece essere valutati concretamente dal giudice per stabilire se l’attività professionale disponesse di un’organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Massime di principio

  • La presenza di personale con mansioni meramente segretariali non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • I pagamenti a collaboratori o ad altri professionisti vanno esaminati in concreto: importo, natura delle prestazioni e funzione nell’attività possono essere elementi rilevanti per accertare il presupposto IRAP.
  • Se il giudice di merito omette di valutare elementi potenzialmente decisivi e specificamente dedotti, la motivazione può risultare insufficiente e la decisione può essere cassata con rinvio; la cassazione non comporta automaticamente il riconoscimento del debito d’imposta.

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