Cassazione Penale, Sentenza n. 17203/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per vizio di motivazione e manifesta illogicità in relazione alla configurazione dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.). Contestano che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che: l'attività era originariamente e prevalentemente lecita (organizzazione familiare di produzione di pelletteria), l'ipotetica attività illecita sarebbe riconducibile a semplici episodi occasionali o a un concorso nel reato continuato e non a un sodalizio autonomo; il quadro probatorio (intercettazioni su arco temporale limitato, numero contenuto di "pezzi" contraffatti e numero ristretto di partecipi) non sarebbe idoneo a dimostrare una autonoma organizzazione criminale distinta dall'impresa lecita; il ruolo di singoli imputati (in particolare di Hu Sumei) sarebbe occasionale e non sufficiente a provare affectio societatis; inoltre si richiamano modifiche/limitazioni dell'imputazione in corso di giudizio (riduzione dei capi e dei partecipi) e deduzioni in ordine alla estinzione per prescrizione di taluni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente ampia e logica, richiamando la valutazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (doppia conforme). La Corte ha confermato l'esistenza di un'associazione per delinquere: rilevata la struttura operativa (laboratori, macchinari, punzoni, magazzini), la programmazione seriale dei reati, la divisione stabile dei ruoli tra i membri (con attribuzione funzionale di compiti gestionali, produttivi e contabili), l'utilizzo promiscuo di risorse aziendali e di prestanome, la reazione organizzata ai sequestri (ricerca di nuovi laboratori) e la produzione di circa 5.500 pezzi contraffatti. La Corte ha affermato che i vincoli familiari non escludono l'esistenza di una associazione per delinquere e che la durata temporale anche breve non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato associativo. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese alle parti civili (con richiamo all'art.541 c.p.p.).
Norme richiamate
associazione per delinquere
La Corte ha interpretato la norma nel senso che per l'integrazione del reato non è necessaria una durata particolarmente prolungata né un numero elevato di reati o di partecipi: è sufficiente l'esistenza di un'organizzazione stabile o comunque strutturata, un programma criminoso indeterminato e la consapevolezza/volontà di partecipare (affectio societatis), che possono emergere anche da comportamenti organizzativi, divisione di ruoli e uso sistematico di mezzi aziendali leciti posti al servizio dell'attività illecita.
art. 81 cod. pen. (comma relativo all'unicità del disegno criminoso)
Distinzione tra un 'unico disegno criminoso' (art.81) e il programma indeterminato di associazione: la Corte richiama che l'identità del disegno serve a fini diversi e non può essere confusa con il più ampio concetto di programma criminoso richiesto dall'art.416.
fattispecie aggravata in materia di contraffazione
Menzionata dai ricorrenti come possibile diversa inquadratura; la Corte ha ritenuto che la presenza di fattispecie aggravate non escluda la sussistenza dell'associazione per delinquere quando risultino gli elementi organizzativi del sodalizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
sintesi dei motivi in cassazione
Norma procedurale applicata per la sintesi dei motivi di ricorso, richiamata nella esposizione dei motivi: non incide sulla sostanza dell'esame di legittimità, che è limitato al controllo di completezza e logicità della motivazione.
condanna alle spese processuali in favore della parte civile
La Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, in quanto soccombenti.
Massime di principio
- La presenza di legami familiari tra i partecipanti non preclude, di per sé, la configurabilità di un'associazione per delinquere: i rapporti parentali possono anzi accentuare la coesione e la pericolosità del sodalizio.
- La distinzione tra concorso nel reato continuato e associazione per delinquere si fonda su indicatori di autonomia organizzativa e di indeterminatezza del programma criminoso (es.: struttura operativa stabile, divisione di ruoli, predisposizione di mezzi e risorse, serialità e persistenza dell'attività), non solo sulla quantità di reati o sulla durata temporale.
- Un arco temporale anche limitato non esclude la configurazione dell'associazione quando vi siano elementi che dimostrino programmazione, stabilità operativa e capacità di produrre reati e opportunità criminali (es. uso di più laboratori, prestanome, conti correnti promiscui, reazione ai sequestri).
- La valutazione della sussistenza del reato associativo è rimessa al giudice di merito; in cassazione il sindacato è limitato al controllo della completezza e della logicità della motivazione (vizi macroscopici), non alla rivalutazione del materiale probatorio.
- Il coinvolgimento limitato o temporaneo di un soggetto nell'attività illecita non esclude responsabilità associativa se emerge la sua consapevolezza e volontà di partecipare al programma criminoso, anche per un segmento temporale o operativo determinato.
- La commistione tra attività lecita e illecita (uso di impresa lecita per finalità criminali) può costituire un indice rilevante di associazione quando l'impresa viene sistematicamente sfruttata per la produzione/ distribuzione di beni illeciti.
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