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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17203/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per vizio di motivazione e manifesta illogicità in relazione alla configurazione dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.). Contestano che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che: l'attività era originariamente e prevalentemente lecita (organizzazione familiare di produzione di pelletteria), l'ipotetica attività illecita sarebbe riconducibile a semplici episodi occasionali o a un concorso nel reato continuato e non a un sodalizio autonomo; il quadro probatorio (intercettazioni su arco temporale limitato, numero contenuto di "pezzi" contraffatti e numero ristretto di partecipi) non sarebbe idoneo a dimostrare una autonoma organizzazione criminale distinta dall'impresa lecita; il ruolo di singoli imputati (in particolare di Hu Sumei) sarebbe occasionale e non sufficiente a provare affectio societatis; inoltre si richiamano modifiche/limitazioni dell'imputazione in corso di giudizio (riduzione dei capi e dei partecipi) e deduzioni in ordine alla estinzione per prescrizione di taluni reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente ampia e logica, richiamando la valutazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (doppia conforme). La Corte ha confermato l'esistenza di un'associazione per delinquere: rilevata la struttura operativa (laboratori, macchinari, punzoni, magazzini), la programmazione seriale dei reati, la divisione stabile dei ruoli tra i membri (con attribuzione funzionale di compiti gestionali, produttivi e contabili), l'utilizzo promiscuo di risorse aziendali e di prestanome, la reazione organizzata ai sequestri (ricerca di nuovi laboratori) e la produzione di circa 5.500 pezzi contraffatti. La Corte ha affermato che i vincoli familiari non escludono l'esistenza di una associazione per delinquere e che la durata temporale anche breve non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato associativo. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese alle parti civili (con richiamo all'art.541 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    associazione per delinquere

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che per l'integrazione del reato non è necessaria una durata particolarmente prolungata né un numero elevato di reati o di partecipi: è sufficiente l'esistenza di un'organizzazione stabile o comunque strutturata, un programma criminoso indeterminato e la consapevolezza/volontà di partecipare (affectio societatis), che possono emergere anche da comportamenti organizzativi, divisione di ruoli e uso sistematico di mezzi aziendali leciti posti al servizio dell'attività illecita.

  • art. 81 cod. pen. (comma relativo all'unicità del disegno criminoso)

    Distinzione tra un 'unico disegno criminoso' (art.81) e il programma indeterminato di associazione: la Corte richiama che l'identità del disegno serve a fini diversi e non può essere confusa con il più ampio concetto di programma criminoso richiesto dall'art.416.

  • art. 474-ter cod. pen.

    fattispecie aggravata in materia di contraffazione

    Menzionata dai ricorrenti come possibile diversa inquadratura; la Corte ha ritenuto che la presenza di fattispecie aggravate non escluda la sussistenza dell'associazione per delinquere quando risultino gli elementi organizzativi del sodalizio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    sintesi dei motivi in cassazione

    Norma procedurale applicata per la sintesi dei motivi di ricorso, richiamata nella esposizione dei motivi: non incide sulla sostanza dell'esame di legittimità, che è limitato al controllo di completezza e logicità della motivazione.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali in favore della parte civile

    La Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, in quanto soccombenti.

Massime di principio

  • La presenza di legami familiari tra i partecipanti non preclude, di per sé, la configurabilità di un'associazione per delinquere: i rapporti parentali possono anzi accentuare la coesione e la pericolosità del sodalizio.
  • La distinzione tra concorso nel reato continuato e associazione per delinquere si fonda su indicatori di autonomia organizzativa e di indeterminatezza del programma criminoso (es.: struttura operativa stabile, divisione di ruoli, predisposizione di mezzi e risorse, serialità e persistenza dell'attività), non solo sulla quantità di reati o sulla durata temporale.
  • Un arco temporale anche limitato non esclude la configurazione dell'associazione quando vi siano elementi che dimostrino programmazione, stabilità operativa e capacità di produrre reati e opportunità criminali (es. uso di più laboratori, prestanome, conti correnti promiscui, reazione ai sequestri).
  • La valutazione della sussistenza del reato associativo è rimessa al giudice di merito; in cassazione il sindacato è limitato al controllo della completezza e della logicità della motivazione (vizi macroscopici), non alla rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il coinvolgimento limitato o temporaneo di un soggetto nell'attività illecita non esclude responsabilità associativa se emerge la sua consapevolezza e volontà di partecipare al programma criminoso, anche per un segmento temporale o operativo determinato.
  • La commistione tra attività lecita e illecita (uso di impresa lecita per finalità criminali) può costituire un indice rilevante di associazione quando l'impresa viene sistematicamente sfruttata per la produzione/ distribuzione di beni illeciti.

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