Cassazione Penale, Ordinanza n. 29821/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non formulava contestazioni specifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il motivo dedotto riguardava il giudizio di responsabilità, ma non conteneva indicazioni specifiche idonee a censurare la motivazione della decisione impugnata; la Corte ha quindi ritenuto il motivo generico e privo di un concreto sviluppo critico.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura meramente generica del giudizio di responsabilità, priva di specifiche deduzioni contro la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza in cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione di merito; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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