Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23822/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per usura e, quanto all'estorsione, aveva dichiarato la sopravvenuta prescrizione. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 597 c.p.p. e 157 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente riformato in peius la decisione assolutoria di primo grado sul reato di usura e che la consumazione del reato andasse retrodatata al 2005, con conseguente prescrizione già maturata nel 2016. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza dell'usura, contestando la valutazione della documentazione bancaria, la ricostruzione dei rapporti economici tra le parti, l'attendibilità della persona offesa e dei testi di accusa, nonché la mancata valorizzazione dei testi favorevoli alla difesa. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sull'estorsione, sostenendo che la lettera attribuita all'imputato non consentisse di riferire a lui la minaccia e che gli elementi valorizzati dalla Corte fossero incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Con il quarto motivo ha infine contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente considerate la pretesa natura consensuale dei rapporti economici, l'assenza di condotte vessatorie e l'incensuratezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il delitto di usura è a consumazione prolungata e che, ai sensi dell'art. 644-ter c.p., la prescrizione decorre dall'ultima riscossione di interessi o capitale; nel caso concreto, correttamente la Corte di appello ha individuato nel 27 dicembre 2007, data dell'ultimo assegno percepito in esecuzione dell'accordo usurario, il momento consumativo del reato, con conseguente maturazione della prescrizione solo al 24 ottobre 2028, tenuto conto delle sospensioni del corso prescrizionale. Ha poi dichiarato il secondo e il terzo motivo inammissibilmente diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre ribadito che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito e che la sua testimonianza può da sola integrare prova dell'elemento oggettivo dell'usura. Ha infine ritenuto immune da vizi il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla gravità dei fatti, sull'intensità del dolo e sul comportamento non collaborativo dell'imputato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    norma incriminatrice dell'usura contestata all'imputato

  • art. 629 c.p.

    norma relativa al reato di estorsione, per il quale è stata dichiarata la prescrizione in appello

  • art. 644-ter c.p.

    la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per denunciare una asserita riforma in peius in appello

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta maturazione della prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il delitto di usura ha natura di reato a consumazione prolungata: i pagamenti eseguiti in forza del patto usurario fanno parte della condotta tipica e individuano il momento consumativo, dal quale decorre la prescrizione.
  • In materia di usura, la prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 644-ter c.p., dall'ultima riscossione di interessi o capitale, non dalla sola originaria stipulazione del patto.
  • La retrodatazione del momento consumativo non può essere fondata su una rilettura atomistica o ipotetica del compendio probatorio quando i giudici di merito abbiano logicamente ricondotto gli ultimi pagamenti al rapporto illecito originario.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La testimonianza della persona offesa può, da sola, integrare la prova dell'elemento oggettivo dell'usura quanto alla natura esorbitante degli interessi praticati, senza necessità di una dettagliata ricostruzione di tutti gli aspetti del prestito.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura del materiale probatorio né la sostituzione della propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto, intensità del dolo e condotta processuale dell'imputato, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo o valorizzare automaticamente l'incensuratezza.

Come è indicizzato

MaterieUsuraEstorsioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.