Cassazione Civile, Ordinanza n. 24995/2022 del 19/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un ruolo e la cartella di pagamento a esso correlata, relativi a pretese IRPEF e ILOR per gli anni 1991, 1992 e 1993, deducendo la inesistenza o nullità della notifica della cartella. In primo grado e in appello le commissioni tributarie avevano respinto il ricorso, ritenendo regolare la notificazione oppure comunque sanato il vizio per raggiungimento dello scopo. In cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo, contestando la validità del procedimento notificatorio e, in particolare, il mancato invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. e il preteso mancato perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su un accertamento di fatto della CTR circa la correttezza del procedimento notificatorio e la residenza del contribuente nel luogo in cui era stata tentata la notifica, accertamento non sindacabile in cassazione se non nei limiti di un vizio revocatorio. Ha inoltre osservato che la censura del ricorrente presupponeva una questione di irreperibilità relativa non trattata nella sentenza impugnata né dedotta come già devoluta al giudice di appello. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; condanna del ricorrente alle spese in favore dell’agente della riscossione e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata spedizione della raccomandata informativa; la Corte non affronta nel merito la censura perché la questione non risulta essere stata oggetto della decisione impugnata.
menzionato quanto alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate in vista dell'eventuale udienza di discussione.
menzionato quanto al deposito della memoria prima dell'adunanza camerale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sulla regolarità della notificazione, salvo che nei ristretti limiti del vizio revocatorio quando l'errore attenga a un fatto storico non discusso e decisivo.
- Le censure di cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili se presuppongono una questione di fatto o di diritto non affrontata dalla decisione di merito e non dimostrano di essere state ritualmente dedotte nei gradi precedenti.
- Se il giudice di merito accerta che il destinatario della notifica risiedeva nel luogo in cui la notificazione è stata eseguita e che il procedimento notificatorio è stato correttamente compiuto, la doglianza sulla mancata applicazione del modello di cui all'art. 140 c.p.c. non può essere scrutinata in cassazione come mera contestazione del fatto accertato.
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