Cassazione Civile, Ordinanza n. 17021/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione presso terzi promossa per il recupero di un credito nei confronti di un debitore esecutato, con pignoramento presso un terzo. Il terzo rese dichiarazione positiva, e nella procedura intervennero due soggetti privi di titolo esecutivo; il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione ripartendo il credito anche tra gli interventori. Il creditore procedente propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo l'inammissibilità degli interventi perché non assistiti da titolo esecutivo. Dopo un precedente giudizio di legittimità culminato nell'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e nel rinvio al giudice dell'esecuzione per nuova assegnazione conforme al principio di diritto già enunciato, il giudice dell'esecuzione, riassunta la procedura, dichiarò però improcedibile l'esecuzione ritenendo che l'ordinanza di assegnazione avesse già esaurito i propri effetti per l'avvenuto pagamento delle somme e che non fosse più possibile emettere una nuova ordinanza di assegnazione. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento venne rigettata dal Tribunale. In cassazione la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 499, 500, 512, 533, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che i pagamenti eseguiti in forza dell'ordinanza di assegnazione poi annullata non rendessero inutile la decisione successiva, e che, riattivata l'espropriazione, potesse essere emessa nuova ordinanza e poi agita in ripetizione di indebito nei confronti degli assegnatari che avevano ricevuto somme non dovute. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che l'ordinanza di assegnazione conclude la procedura esecutiva presso terzi e che l'avvenuta riscossione delle somme non fa venir meno l'interesse all'opposizione né impedisce, una volta riattivata l'esecuzione, l'emissione di una nuova ordinanza correttiva; ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 dicembre 2016, con condanna alle spese dei soli contraddittori effettivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla mandataria del creditore procedente. È stata quindi annullata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 dicembre 2016 che aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione. La Corte ha inoltre precisato che, una volta riattivata la procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione dovrà emettere una nuova ordinanza di assegnazione rispettosa dei principi già affermati in precedenza. Le spese sono state poste a carico dei due soggetti che avevano assunto la posizione di effettivi contraddittori nell'opposizione, con compensazione nei confronti del debitore esecutato e del terzo pignorato fallito.
Norme richiamate
Rileva come norma che disciplina i presupposti speciali dell'intervento nell'espropriazione forzata; gli interventi privi di titolo esecutivo o degli altri presupposti non devono partecipare alla distribuzione secondo il principio già affermato dalla precedente sentenza di legittimità.
Richiamato tra le norme denunciate per violazione; nel contesto, è evocato come disposizione del procedimento esecutivo presso terzi.
Richiamato tra le norme denunciate per violazione; nel contesto, è evocato come disposizione del procedimento di distribuzione nel processo esecutivo.
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è richiamata come atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi; il riferimento all'art. 533 compare nel motivo come norma asseritamente violata.
L'ordinanza di assegnazione costituisce l'atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi e determina il trasferimento del credito pignorato al creditore assegnatario, con irrilevanza processuale del successivo pagamento o della materiale riscossione.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; concerne le opposizioni esecutive.
È il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione; l'interesse a proporre e coltivare l'opposizione permane anche se l'ordinanza di assegnazione sia stata già eseguita mediante pagamento.
La mancata adozione o il rigetto di provvedimenti opportuni o indilazionabili non può pregiudicare il diritto dell'opponente a ottenere il definitivo sindacato di legittimità sul provvedimento contestato.
La parte vittoriosa, una volta ottenuta la caducazione dell'ordinanza illegittima e la nuova corretta assegnazione, può agire in ripetizione di indebito contro chi abbia ricevuto somme eccedenti.
Il trasferimento del credito assegnato produce effetti sostanziali regolati da questa norma; tali effetti sono distinti dalla rilevanza processuale della procedura esecutiva.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento del diritto alla tutela giurisdizionale, che non può essere sacrificato da una erronea valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'improcedibilità sopravvenuta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato solo per la disciplina del procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione è l'atto che conclude il processo esecutivo: il successivo pagamento delle somme assegnate non incide sulla natura conclusiva del provvedimento né determina, di per sé, la sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione.
- L'esecuzione materiale dell'ordinanza di assegnazione non fa venir meno l'interesse a proporre o coltivare l'opposizione agli atti esecutivi diretta a far valere vizi dell'ordinanza stessa o degli atti prodromici; l'accoglimento dell'opposizione produce la caducazione del provvedimento e degli atti esecutivi compiuti in sua attuazione.
- Se un'ordinanza di assegnazione viene annullata e la procedura viene riattivata, il giudice dell'esecuzione deve emettere una nuova ordinanza conforme ai principi applicabili, anche se le somme erano già state materialmente riscosse in forza del provvedimento poi caducato.
- La parte che abbia subito una distribuzione erronea delle somme può, una volta ottenuto un nuovo provvedimento corretto, agire in ripetizione di indebito nei confronti di chi abbia percepito importi non dovuti.
- L'eventuale mancata adozione di misure provvisorie nel corso dell'opposizione non pregiudica il diritto della parte a ottenere una decisione piena sulla validità del provvedimento impugnato, in attuazione della tutela giurisdizionale effettiva.
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