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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07890/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una cliente aveva convenuto in giudizio una ragioniera-commercialista lamentando gravi negligenze nell’assistenza fiscale e tributaria prestata per l’attività di tabaccheria, in particolare la mancata presentazione delle denunce dei redditi e altre inadempienze che avrebbero determinato accertamenti della Guardia di finanza e un successivo procedimento penale concluso con assoluzione. La professionista aveva ammesso le proprie responsabilità e chiamato in causa tre assicurazioni con le quali aveva stipulato polizze per la responsabilità professionale. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda risarcitoria e aveva condannato anche le assicurazioni in manleva. La Corte d’appello, invece, aveva accolto gli appelli delle compagnie, rigettando la manleva e condannando la danneggiata a restituire quanto percepito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato la validità della clausola claim’s made della polizza Generali, sostenendo che il differimento di sei mesi per i sinistri pregressi creasse un vuoto di copertura e una decadenza non conforme agli artt. 1322 e 2965 c.c.; 2) ha censurato l’interpretazione dell’art. 1892 c.c., affermando che l’assicuratore non potrebbe sottrarsi al pagamento senza tempestiva domanda di annullamento e che la clausola di polizza non potrebbe derogare in peius alla disciplina legale; 3) ha sostenuto che la lettera inviata alla Unipol nel 2012 integrasse già una richiesta risarcitoria, sicché la garanzia avrebbe dovuto operare, contestando l’esclusione della copertura per intervenuta cessazione del contratto e l’assenza di una pattuizione di deeming clause.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante l’eccezione preliminare delle assicurazioni, perché la sentenza impugnata aveva condannato la danneggiata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado, così rendendo concreto il suo interesse ad agire. Nel merito, ha respinto il primo motivo confermando la validità della clausola claim’s made nei limiti in cui essa rientri nell’autonomia contrattuale e non integri una decadenza nulla ex art. 2965 c.c.; ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che l’art. 1892 c.c. consente all’assicuratore di rifiutare il pagamento quando il sinistro si sia già verificato prima della conoscenza della reticenza e prima della scadenza del termine trimestrale per l’annullamento; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito della lettera inviata alla compagnia e non censurava efficacemente l’ulteriore ratio della decisione sulla mancata previsione di una deeming clause. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per gli esiti alterni dei gradi di merito, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    la clausola claim’s made va verificata alla luce dell’autonomia contrattuale e della compatibilità del regolamento negoziale con i limiti legali; la previsione che escluda la copertura per richieste tardive relative a fatti pregressi può essere validamente pattuita se non svuota del tutto il sinallagma.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di validità della clausola, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione delle clausole di polizza; la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione data in appello.

  • art. 1892 c.c.

    secondo comma; terzo comma

    in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, l’assicuratore non perde il diritto di rifiutare il pagamento se il sinistro si è verificato prima della scadenza del termine di tre mesi o prima che conoscesse la reticenza; non è necessario, in tali casi, il previo esperimento dell’azione di annullamento entro il termine.

  • art. 1893 c.c.

    richiamato nella disciplina di polizza Unipol come rinvio alla normativa legale sulle dichiarazioni inesatte o reticenti, senza esonero automatico dall’indennizzo fuori dei casi previsti.

  • art. 1932 c.c.

    le norme imperative in materia assicurativa non sono derogabili in peius per l’assicurato, ma la disciplina richiamata dall’art. 1892 c.c. opera nei limiti indicati dalla giurisprudenza sul verificarsi del sinistro e sulla conoscenza della reticenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma la decisione ruota soprattutto sull’esatta qualificazione giuridica e sull’accertamento dei fatti relativi a sinistro, conoscenza dell’assicuratore e contenuto della comunicazione.

  • art. 2965 c.c.

    la clausola claim’s made qui esaminata non integra una decadenza convenzionale nulla, perché la richiesta del terzo concorre a individuare il rischio assicurato e non determina una perdita del diritto incompatibile con la norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’assicurazione della responsabilità civile, la clausola claim’s made è compatibile con il sistema quando resta entro l’autonomia negoziale e non elimina in modo irragionevole la copertura, potendo escludere i sinistri pregressi denunciati oltre il periodo contrattualmente previsto.
  • La clausola claim’s made non va automaticamente qualificata come decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., poiché la richiesta del terzo danneggiato concorre alla determinazione del rischio assicurato.
  • In materia di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, l’art. 1892 c.c. non impone in ogni caso all’assicuratore di proporre entro tre mesi la domanda di annullamento per poter opporre il rifiuto di pagamento quando il sinistro è già verificato o quando la conoscenza della reticenza interviene solo dopo.
  • Se il sinistro si è verificato prima che l’assicuratore conosca la reticenza o prima del decorso del termine previsto dall’art. 1892 c.c., l’assicuratore può legittimamente rifiutare l’indennizzo invocando la violazione dell’obbligo di verità dell’assicurato.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa il contenuto di una comunicazione o la sussistenza di una richiesta risarcitoria, salvo che la censura investa realmente un errore di diritto nell’interpretazione della clausola o della norma applicata.
  • Il danneggiato può avere interesse a impugnare la sentenza anche se non è parte del rapporto assicurativo, quando la decisione gli imponga la restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàDecadenza

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