Cassazione Penale, Sentenza n. 29370/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati (tra cui detenzione e cessione di stupefacenti, introduzione di droga in carcere, rapina aggravata, detenzione illegale di armi). Il ricorrente ha articolato cinque motivi principali: 1) mancata trasmissione agli atti del riesame di documenti posti a fondamento della misura (art. 309 c.p.p.); 1-bis) nullità per violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione dei filmati video; 2) inutilizzabilità di atti raccolti in procedimenti "a carico di ignoti" senza decreto di riapertura indagini (art. 335 e 414 c.p.p.); 3) vizio per assenza di autonoma valutazione dei gravi indizi ("copia-incolla" della richiesta del PM) in violazione dell'art. 292 c.p.p.; 4) carenza di prova dell'esistenza e offensività della sostanza stupefacente e vizi di motivazione rispetto alle varie imputazioni (art. 73 DPR 309/90 ecc.); 5) mancanza di motivazione sull'adeguatezza della misura e sulla scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel merito, ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che: la trasmissione degli atti è stata regolarmente attestata dalla Procura (anche mediante rinvio a fascicolo relativo a procedimento coindagato), la richiesta di accesso ai filmati non era tempestiva e il PM non ha avuto un ritardo ingiustificato, gli "atti a carico di ignoti" non comportano divieto di successive indagini e non richiedono il decreto di "riapertura" quando gli autori erano sconosciuti, l'ordinanza genetica conteneva autonoma valutazione degli indizi (non si trattava di mero "copia-incolla") e il giudizio di gravità indiziaria era adeguatamente motivato con riferimento agli elementi investigativi (intercettazioni, videoriprese, sequestri). Infine la Corte ha ritenuto valida la motivazione in punto di adeguatezza della custodia carceraria (pericolosità, rischio di inquinamento probatorio, disponibilità di armi e contatti esteri). Conseguenza pratica: misura cautelare confermata; ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli atti posti a fondamento della misura è assolto anche mediante comunicazione che indichi con precisione il fascicolo o procedimento in cui gli atti sono già depositati; inefficacia opera solo se gli atti non pervengono entro i termini o non se ne conosce la collocazione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullità per violazione del diritto di difesa: la mancata messa a disposizione di materiale probatorio può comportare nullità solo se la difesa dimostra tempestiva richiesta e omissione ingiustificata da parte del PM
art. 335 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento contro ignoti; l'eventuale archiviazione nel procedimento contro ignoti non impedisce successive indagini e non richiede il decreto di riapertura previsto per persone già note
art. 414 cod. proc. pen.
Il regime autorizzatorio di riapertura indagini (art. 414) si applica a persone già individuate; non è richiesto quando le indagini erano originariamente contro ignoti
art. 268 e art. 269 cod. proc. pen.
art. 268, comma 1; art. 269, comma 1
I verbali e le registrazioni delle intercettazioni, se depositati nell'archivio previsto, non devono essere necessariamente allegati alla richiesta di misura; la difesa può accedere all'archivio per ascolto e consultazione
art. 292 cod. proc. pen.
La nullità per carenza di motivazione opera se l'ordinanza è priva di autonoma valutazione ovvero ha motivazione meramente apparente; tuttavia il richiamo per relationem ad altri atti è ammissibile se il giudice svolge un effettivo vaglio degli elementi decisivi
art. 273 cod. proc. pen.
Soglia e funzione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza: la valutazione in cassazione è limitata alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è sindacabile come fatto o prova
art. 275 cod. proc. pen.
comma 3 (richiami alla giurisprudenza dopo modifica legge n. 47/2015)
Il giudice che conferma la custodia cautelare deve esplicitare le ragioni per l'inadeguatezza di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto tale esplicitazione presente nell'ordinanza impugnata
art. 73 DPR 309/1990
Per i reati in materia di stupefacenti non è sempre richiesta perizia sulla sostanza se sono presenti elementi indiziari univoci (intercettazioni, videoriprese, sequestri) che attestino esistenza, entità e tipologia
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Motivo aggiunto proposto in sede di memoria è inammissibile se il motivo principale cui si collega è inammissibile; la Corte conferma l'inammissibilità di censure aggiunte tardive
Massime di principio
- La trasmissione degli atti al riesame può essere considerata regolare anche tramite rinvio a fascicoli di procedimenti collegati purché la comunicazione indichi esattamente dove si trovano gli atti e consentano alla difesa l'accesso
- La difesa che lamenta mancata accessibilità di registrazioni o filmati deve dimostrare di averne fatto richiesta tempestiva e che il PM abbia ingiustificatamente omesso o ritardato il rilascio
- Nei procedimenti originariamente a carico di "ignoti" non è richiesta l'autorizzazione del giudice per lo svolgimento di ulteriori indagini che portino ad iscrizione di persone note; l'archiviazione contro ignoti non preclude nuove attività investigative
- L'ordinanza cautelare non è automaticamente nulla se riprende argomentazioni del PM: è sufficiente che il giudice del riesame compia un vaglio critico e motivi la rilevanza degli elementi ai fini dei gravi indizi e delle esigenze cautelari
- In sede di legittimità il sindacato sulla gravità indiziaria è limitato: la Cassazione può censurare solo vizi di legge o manifeste illogicità della motivazione, non una diversa rivalutazione del materiale probatorio
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare occorre indicare specifici profili di carenza motivazionale relativi all'inidoneità delle misure meno afflittive e non generiche affermazioni
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