Cassazione Civile, Ordinanza n. 23797/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla curatela contro una banca per ottenere la restituzione di somme ricevute a titolo di rimesse su conto corrente, ritenute revocabili dal Tribunale. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della banca ritenendo, da un lato, inutilizzabile in grado di appello la documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado della curatela, perché non prodotta nuovamente dall'appellante; dall'altro, aveva dichiarato inammissibile il motivo con cui la banca contestava il criterio di calcolo delle rimesse revocabili, reputandolo non specifico. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 76 disp. att. c.p.c. e 345 c.p.c., oltre a contraddittorio e giusto processo, per avere la Corte d'appello ignorato documenti comunque presenti nel fascicolo d'ufficio di primo grado e richiamati dalla controparte; 2) violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU per mancata rimessione in termini sul presupposto di un principio giurisprudenziale successivo; 3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non decidibile il merito nonostante gli elementi già in atti; 4) violazione degli artt. 67 l.fall. e 1842, 1852, 1853 c.c. per l'inammissibilità del motivo sul criterio dei saldi giornalieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la valutabilità di documenti ritualmente prodotti in primo grado e presenti nel fascicolo d'ufficio, senza considerare il principio di non dispersione/acquisizione della prova affermato dalle Sezioni Unite nel 2023. Ha quindi affermato che il giudice di appello può e deve esaminare i documenti già acquisiti al processo, quando siano specificamente richiamati nei motivi di gravame o nelle difese, e che, in tale situazione, l'eventuale mancata reiterata produzione non impedisce l'utilizzo del materiale probatorio già stabilmente entrato nel processo.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela; nel caso concreto rileva come base dell'inefficacia relativa dei pagamenti contestati.
Invocato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e l'utilizzo dei documenti già acquisiti al processo.
Richiamato in tema di produzione in appello di copia dei documenti cartacei già prodotti in primo grado e non più presenti nel fascicolo di parte.
Censurato in relazione ai limiti alla produzione e alla valutazione dei documenti in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio.
Invocato per sostenere la necessità di rimessione in termini della parte che non aveva riprodotto alcuni documenti.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo.
Censurato con il terzo motivo in tema di valutazione presuntiva degli elementi probatori.
Censurato con il terzo motivo in tema di presunzioni semplici e gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Citato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del conto corrente bancario e al calcolo delle rimesse.
Citato nel quarto motivo in relazione alla regolazione del conto corrente bancario.
Citato nel quarto motivo in relazione al conto corrente bancario e ai rapporti di dare-avere.
art. 118, commi 1, n. 3, e 2, l.fall.
Richiamato per spiegare la chiusura del fallimento a seguito della ripartizione dell'attivo e per escludere la cessazione del giudizio nei processi pendenti.
Richiamato insieme alla disciplina della chiusura del fallimento e della prosecuzione dei giudizi pendenti.
Richiamato quale norma modificativa della legge fallimentare applicabile anche ai fallimenti pendenti.
art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2015
Richiamato per l'applicabilità della nuova disciplina ai fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- Il principio di non dispersione o acquisizione della prova opera anche per i documenti: il fatto storico rappresentato da un documento ritualmente acquisito al processo resta utilizzabile nei gradi successivi, senza dipendere dalle successive scelte difensive della parte che lo ha prodotto.
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i documenti già prodotti in primo grado quando la parte interessata li richiami specificamente nei motivi di gravame o nelle difese, indicando le ragioni per cui il loro contenuto sorregge le proprie deduzioni.
- Se un documento cartaceo prodotto in primo grado non è più nel fascicolo di parte, la sua valutazione in appello può comunque avvenire mediante copia rilasciata alle altre parti o attraverso il contenuto trascritto o richiamato negli atti o nella sentenza impugnata.
- Quando il documento è già stabilmente acquisito al processo e la controparte non lo ripropone in appello, le conseguenze della mancata reiterata produzione non gravano automaticamente sulla parte che lo richiama, purché il fatto documentato sia stato puntualmente allegato.
- La chiusura del fallimento può rendere improseguibile l'azione revocatoria in linea generale, ma non determina l'estinzione del giudizio quando la normativa sopravvenuta prevede espressamente la prosecuzione dei processi pendenti.
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