Cassazione Penale, Ordinanza n. 09326/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza in sede esecutiva volta al riconoscimento della continuazione tra due giudicati di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso il vincolo ex art. 671 c.p.p. tra un episodio di narcotraffico commesso nel marzo 2011 e l’adesione, dal luglio 2014, a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, valorizzando il notevole iato temporale tra i fatti. Con l’unico motivo di ricorso, il condannato contestava tale valutazione, deducendo sostanzialmente l’identità dell’indole dei reati e del contesto territoriale di riferimento, ritenuti indici idonei a dimostrare un unico disegno criminoso. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo alla luce dei principi consolidati sulla continuazione in executivis e ha ritenuto che le deduzioni difensive non scalfissero la motivazione dell’ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse applicato correttamente i criteri in tema di continuazione, escludendo la sussistenza di un unico programma criminoso sulla base del rilevante intervallo temporale tra i reati; il ricorrente si era limitato a richiamare l’omogeneità dell’indole e il contesto territoriale, elementi ritenuti non sufficienti a incrinare la tenuta logica e giuridica della decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione in sede esecutiva richiede la verifica di un unico programma criminoso, desumibile da concreti indicatori e non da mere congetture o presunzioni.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica il reato associativo in materia di stupefacenti cui risultava riferita una delle condanne da porre in continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone che le violazioni dedotte siano state originariamente programmate, almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un unico disegno criminoso.
- Non è sufficiente evocare l’omogeneità dell’indole dei reati o il comune contesto territoriale: occorrono indicatori concreti, quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità del comportamento.
- Un ampio intervallo temporale tra i fatti può legittimamente essere valorizzato per escludere, in termini di certezza, l’esistenza di una preventiva deliberazione unitaria.
- La verifica della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, logica e priva di travisamenti o manifeste contraddizioni.
- In sede di legittimità non è necessario che ricorrano tutti gli indici della continuazione, ma almeno alcuni elementi significativi; tuttavia la loro mera presenza astratta non basta se i reati successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
Come è indicizzato
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