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Ordinanza

Ordinanza n. 3719/2026 - Milano, Sezione 5

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento della Regione formatosi in relazione all’istanza di finanziamento del Comune presentata ai sensi dell’art. 17 bis l.r. 26/2003 e della deliberazione di Giunta regionale (“dgr”) 29.03.2021 n. XI/4486, prot. comunale n. 7898 del 14.10.2024 (doc 1), sospesa con dgr n. XII/3487 del 25.11.2024 (doc 7), come integrata dalla comunicazione prot.comunale n. 8865 del 24.11.2025 (doc 9), nonché per l’accertamento in conseguenza di detto silenzio illecito, dell’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza (doc 1) con adozione di provvedimento espresso ex artt. 2 l. 241/1990, 17 bis l.r. 26/2003 e dgr 29.03.2021 n. XI/4486. e per la condanna della Regione a provvedere senza ulteriore ritardo in ordine alla menzionata istanza di finanziamento (doc 1), con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c. 3 cpa, e per l’annullamento, per quanto occorra, della nota di Regione Lombardia prot. n. T1.2026.0028602 del 5.03.2026 (doc 13), nonché di ogni altro atto a questa presupposto, consequenziale, collegato e/o comunque connesso, ivi compresa la nota regionale prot. n. T1.2025.0197400 del 23.12.2025 (doc 10).

Giustizia amministrativa202601798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla richiesta di finanziamento regionale e successiva nota regionale di riscontro impugnata con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di finanziamento presentata alla Regione ai sensi dell’art. 17-bis della l.r. Lombardia n. 26/2003 e della d.g.r. n. XI/4486 del 29 marzo 2021, nonché l’accertamento dell’obbligo della Regione di provvedere con un atto espresso e la condanna a provvedere senza ritardo, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. In via eventuale, il Comune ha impugnato anche le note regionali intervenute nel corso della vicenda. Con motivi aggiunti del 6 luglio 2026, il Comune ha impugnato la nota regionale del 17 giugno 2026, intervenuta medio tempore quale riscontro all’istanza, formulando anche domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, è sopravvenuto un provvedimento espresso della Regione impugnato con motivi aggiunti. In applicazione dell’art. 117, comma 5, c.p.a., ha disposto che l’intero giudizio prosegua con il rito ordinario, anziché con il rito speciale sul silenzio. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata fissata per la discussione alla camera di consiglio del 27 luglio 2026. Non è stata definita nel merito la legittimità del silenzio, della nota regionale o dell’istanza di finanziamento. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, sopravviene un provvedimento espresso, il giudizio prosegue con il rito ordinario, con esame dell’atto sopravvenuto e delle eventuali censure proposte con motivi aggiunti.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta, ma non applicato o deciso nella presente ordinanza.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 17-bis l.r. Lombardia n. 26/2003

    Indicato quale base normativa dell’istanza di finanziamento; la relativa applicazione sostanziale non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • d.g.r. Lombardia n. XI/4486 del 29 marzo 2021

    Richiamata quale disciplina amministrativa dell’istanza di finanziamento; la sua applicazione sostanziale non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenienza di un provvedimento espresso dell’amministrazione determina la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
  • L’atto espresso sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti, consentendo al giudice di esaminare nel medesimo giudizio le censure rivolte contro il provvedimento e la domanda cautelare eventualmente proposta.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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