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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19926/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda tra una società di telecomunicazioni e una società del settore servizi, cessione che era già stata ritenuta inefficace nei giudizi precedenti. Dopo il trasferimento, due lavoratori avevano sciolto il rapporto con la cessionaria sottoscrivendo verbali di conciliazione con incentivo all'esodo. Il giudice di rinvio ha però ritenuto che tale cessazione del rapporto con la cessionaria non facesse venir meno l'interesse dei lavoratori a ottenere l'accertamento dell'inefficacia della cessione nei loro confronti e il ripristino del rapporto con la cedente. La società cedente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c., sostenendo che l'unicità del rapporto di lavoro e la volontà conciliativa dei dipendenti, espressa nelle forme dell'art. 2113 c.c., avrebbero reso definitiva la risoluzione del rapporto e precluso l'azione di impugnazione della cessione, anche perché al momento della domanda i lavoratori non erano più dipendenti della cessionaria e avevano tenuto un comportamento concludente incompatibile con la pretesa di ripristino del rapporto con la cedente. La società cessionaria ha depositato controricorso chiedendo, in sostanza, la cassazione senza rinvio per corretta applicazione dell'art. 2112 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale della società cedente. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando la cessione di ramo d'azienda è invalida o inefficace perché non sussistono i requisiti dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro non si trasferisce al cessionario ma resta in capo al cedente; il rapporto instaurato con il cessionario è solo di fatto e le vicende risolutive intervenute con quest'ultimo non incidono sul rapporto giuridico ancora pendente con il cedente. Ne consegue che il lavoratore conserva interesse ad agire per far dichiarare l'insussistenza del trasferimento, anche se ha lavorato per il cessionario o ha poi conciliato con esso. È stato invece dichiarato inammissibile il "controricorso" della società cessionaria, qualificato come ricorso incidentale, perché privo di concreto interesse nell'ambito della controversia residua. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, il ricorso incidentale dichiarato inammissibile e la società cedente condannata alle spese in favore dei lavoratori, con ulteriori conseguenze sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La validità della cessione di ramo d'azienda è presupposto necessario perché il rapporto di lavoro si trasferisca al cessionario; se la cessione è invalida o inefficace, il rapporto resta in capo al cedente e le vicende del rapporto di fatto con il cessionario non sono decisive.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'efficacia vincolante della conciliazione e della cessazione del rapporto, ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di scioglimento del vincolo contrattuale, senza che la Corte ne faccia applicazione in senso favorevole alla ricorrente.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi del trasferimento del contratto, ma la Corte ribadisce che, in mancanza dei presupposti legali, non si perfeziona alcuna cessione negoziale del rapporto.

  • art. 2113 c.c.

    La Corte osserva che la conciliazione del lavoratore con il cessionario non elimina l'interesse ad agire per l'accertamento dell'inefficacia della cessione nei confronti del cedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto per i ricorsi.

Massime di principio

  • Nella cessione di ramo d'azienda il trasferimento del rapporto di lavoro si produce solo se la vicenda traslativa è conforme all'art. 2112 c.c.; in caso contrario il rapporto rimane in capo al cedente.
  • L'instaurazione di un rapporto di fatto con il cessionario non sana l'invalidità della cessione né fa venire meno il diritto del lavoratore di agire per l'accertamento dell'inefficacia del trasferimento.
  • La conciliazione tra lavoratore e cessionario, così come la cessazione del rapporto con quest'ultimo, non escludono di per sé l'interesse ad agire nei confronti del cedente per far valere l'insussistenza del trasferimento.
  • Quando il ricorso incidentale è privo di un concreto interesse alla decisione della controversia residua, esso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaMandato
RamiLavoroContratti
SottomaterieContinuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda ex art. 2112
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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