Cassazione Penale, Sentenza n. 11784/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il reato di tentata rapina pluriaggravata. Il ricorrente ha censurato la valutazione del Tribunale del Riesame ritenendola contraddittoria e illogica, sostenendo che la dedizione al crimine attribuita in motivazione è incompatibile con la sua incensuratezza e che la statuizione secondo cui non potrà usufruire di misure alternative in caso di condanna (semi-libertà o detenzione domiciliare) è ingiustificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata formulazione di specifici motivi di impugnazione (assenza di richiamo alla norma di c.p.p. che individua il vizio, art. 606 lett. e, e carenza di elaborazione argomentativa). Ha ritenuto adeguata la motivazione del Riesame, che aveva fondato il rigetto sulla gravità oggettiva del reato (tentativo in fase avanzata), sull'elevata pena edittale minima (cinque anni) e sulle plurime aggravanti contestate, nonché su elementi di scambio telefonico specificamente richiamati. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.), e ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale ai sensi dell'art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 137/2020, art. 23, co. 8
Riferimento alla procedura del contraddittorio scritto utilizzato nella fase di trattazione del ricorso; qui indicato come modalità processuale seguita per l'istruttoria
Norma che individua i motivi specifici di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'assenza di richiamo a tale motivo e la mancanza di elaborazione circa la presunta illogicità della motivazione
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disciplina fissando euro 3.000
art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme che prevedono l'inserimento di annotazioni e provvedimenti rilevanti nella cartella personale del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per tale scopo
Massime di principio
- In sede di cassazione per inammissibilità è essenziale formulare motivi specifici e richiamare le disposizioni processuali pertinenti (es. art. 606 c.p.p.); censure generiche sulla motivazione sono insufficienti
- La gravità oggettiva del reato (fase avanzata del tentativo, elevata pena edittale minima, aggravanti) costituisce parametro rilevante e può giustificare il mantenimento della custodia cautelare e l'esclusione di aspettative concrete sulle misure alternative
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); quindi va valutato il rischio economico di proporre impugnazioni non sufficientemente fondate
- Le conversazioni e altri elementi investigativi specificamente motivati dal Tribunale del Riesame rafforzano la valutazione negativa della personalità e dell'influenza sulla misura cautelare; contestazioni astratte a tali riferimenti sono deboli
- È opportuno, quando si chiede la modifica di una misura cautelare, documentare elementi nuovi e specifici idonei a scalfire la valutazione sulla gravità del fatto o sulla personalità del soggetto (ad es. prova di errata attribuzione delle aggravanti, elementi di inattendibilità comprovati, concreti indizi di insufficienza della prova)
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