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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25551/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato il 15 giugno 2017, relativo a una sentenza del Tribunale di Enna che aveva sciolto la comunione tra i condividenti e posto a carico della curatela di uno di essi il pagamento di un conguaglio di euro 30.000. L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato l’operazione come permuta e richiesto la maggiore imposta prevista dall’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1573/7/2020 depositata il 16 aprile 2020, aveva invece accolto l’appello, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% sulla parte eccedente il valore spettante ai condividenti, secondo il trattamento della compravendita e in applicazione dell’art. 34, primo comma, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, primo comma, lettera A, della tariffa, parte prima, allegata al decreto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986: secondo l’ente, i beni divisi provenivano da plurimi titoli di acquisto, configurando masse plurime e distinti trasferimenti da tassare secondo le aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari. La contribuente ha sostenuto che la comunione derivasse da un unico titolo, ossia dal regime legale patrimoniale coniugale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha rilevato che la divisione riguardava beni immobili acquistati mediante plurimi atti negoziali e che, in presenza di masse derivanti da titoli diversi, esse possono essere considerate un’unica comunione ai fini dell’imposta di registro soltanto quando l’ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa. Tale presupposto non ricorreva. Ha inoltre respinto la tesi della contribuente secondo cui l’unificazione delle masse sarebbe derivata dalla comunione legale tra coniugi, ipotesi non contemplata dall’art. 34, quarto comma. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’avviso. La controricorrente è stata condannata alle spese dell’intero giudizio: euro 2.500 per il primo grado, euro 2.800 per il secondo grado ed euro 5.800 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 34, primo comma, d.P.R. n. 131/1986

    L’art. 34 del D.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce al primo comma che la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.

    La divisione è trattata come vendita limitatamente all’eccedenza rispetto al valore spettante al condividente sulla massa comune; la regola opera nel quadro della disciplina delle masse e non consente di ignorare la pluralità dei titoli di acquisto.

  • art. 34, quarto comma, d.P.R. n. 131/1986

    La regola di cui all'art. 34, quarto comma, D.P.R. n. 131/1986, nell'ambito della disciplina complessiva, pone un'eccezione finalizzata ad affermare che ove l'ultimo acquisto di beni sia avvenuto per successione mortis causa (nell'esempio fatto, i comproprietari di beni ereditano, in comunione pro indiviso e per quote uguali, un ultimo immobile), le comunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate come un’unica comunione.

    La disposizione consente di trattare come un’unica comunione masse originate da titoli diversi solo se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione mortis causa. La previsione ha carattere agevolativo ed eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; in assenza del presupposto successorio, le masse plurime sono tassate secondo la disciplina degli atti traslativi.

  • art. 8, primo comma, lett. A), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello della contribuente, così riformando il decisum di prime cure, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% sulla parte eccedente il valore complessivo spettante ai condividenti, da considerare alla stregua di una compravendita, in applicazione dell’art. 34, primo comma, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, primo comma, lett. A) della tariffa parte prima allegata allo stesso decreto.

    La norma è richiamata nella ricostruzione del trattamento ritenuto applicabile dal giudice regionale; la Corte di cassazione ha poi cassato quella decisione perché, in presenza di plurimi titoli e in mancanza dell’acquisto successorio finale, la divisione non poteva essere trattata come un’unica massa dichiarativa.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 in caso di costituzione in giudizio dell’ente impositore assistito dai suoi funzionari.

    La disposizione è applicata per ridurre del 20% la liquidazione delle spese in ragione della costituzione in giudizio dell’ente impositore assistito dai propri funzionari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso, in rubrica «Violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 34, comma 4 del D.P.R. n. 131/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», Agenzia delle Entrate deduce l’errore del giudice di appello, che ha ritenuto applicabili i commi primo e terzo dell’art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, dovendo invece farsi riferimento al comma quarto della stessa disposizione.

    Il ricorso per cassazione è proposto denunciando un errore di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte esamina la censura relativa alla corretta applicazione dell’art. 34 del testo unico dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • Quando i medesimi soggetti sono comproprietari di beni provenienti da titoli di acquisto diversi, ai fini dell’imposta di registro si configurano masse plurime: ogni titolo genera una comunione autonoma e la divisione fiscale dà luogo a tanti negozi quanti sono i titoli di acquisto.
  • Le masse plurime possono essere considerate un’unica comunione ai fini dell’imposta di registro soltanto se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione mortis causa, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986; la deroga, di carattere agevolativo ed eccezionale, non è estensibile ad altre ipotesi.
  • La comunione legale tra coniugi non costituisce, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986, un presupposto per unificare masse formatesi in base a plurimi titoli di acquisto.
  • In assenza del presupposto successorio previsto dall’art. 34, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986, la divisione di masse plurime è tassata secondo la disciplina degli atti traslativi, e non come divisione meramente dichiarativa di un’unica massa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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