Cassazione Penale, Ordinanza n. 29784/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano argomenti già respinti in appello senza confrontarsi con la motivazione congrua della sentenza impugnata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda un ricorso proposto dall'imputata contro la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per minacce. La difesa, in cassazione, ha reiterato censure già formulate in appello e ha sostenuto una lettura alternativa e riduttiva del fatto, qualificando le espressioni come mera reazione emotiva ostile e non come vere minacce. La Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece valorizzato la serietà e capacità intimidatoria delle frasi, i riferimenti a concrete evenienze riconducibili all'iniziativa dell'agente e la loro finalizzazione a condizionare e turbare i militari nell'esercizio delle funzioni.
Norme richiamate
La condotta è stata ritenuta integrare minacce, non una mera espressione di ostilità o reazione emotiva; rileva la serietà e capacità intimidatoria delle frasi nel contesto concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non conta la sola tonalità emotiva delle espressioni usate, ma la loro oggettiva idoneità intimidatoria valutata nel contesto concreto e in relazione alla capacità di condizionare la persona offesa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole del fatto non è sufficiente a superare una decisione di merito sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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