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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26504/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al conferimento in una società di due appezzamenti di terreno edificabile, gravati da mutuo ipotecario stipulato circa sei mesi prima dai conferenti persone fisiche. Nel conferimento, la passività derivante dal mutuo era stata sottratta dal valore dei beni conferiti, assumendosi che il mutuo fosse inerente ai terreni e dunque deducibile ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non deducibile quella passività e ravvisando anche una finalità elusiva dell'operazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il richiamo giurisprudenziale fosse inconferente; 2) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere escluso l'inerenza del mutuo ipotecario accollato alla società conferitaria; 3) falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la CTR valorizzato una finalità elusiva dell'operazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che dalla sentenza impugnata emergeva chiaramente la ratio decidendi, fondata sull'assenza di elementi idonei a dimostrare l'inerenza del mutuo ipotecario ai beni conferiti. Ha poi rigettato anche il secondo e il terzo motivo: l'art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986 consente di dedurre solo passività e oneri inerenti all'oggetto del trasferimento, non già debiti gravanti sul bene ma contratti per finalità personali dei conferenti; nel caso concreto il mutuo era stato acceso dai conferenti per esigenze finanziarie proprie, anteriori al conferimento, sicché non rilevava la successiva destinazione delle somme. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986

    ai fini dell'imposta di registro sul conferimento di beni immobili, la base imponibile si determina deducendo solo le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento; non sono deducibili debiti contratti per finalità personali e non collegati ai beni conferiti

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    la Corte ne conferma la non decisività nel caso concreto, escludendo che la pretesa elusiva fosse rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    testo unico dell'imposta di registro, applicato alla determinazione della base imponibile del conferimento

Massime di principio

  • Nel conferimento di beni immobili o diritti immobiliari in società, la base imponibile dell'imposta di registro si riduce solo per passività e oneri che siano effettivamente inerenti al bene o al trasferimento, cioè funzionalmente collegati al conferimento e al perseguimento dell'oggetto sociale della conferitaria.
  • Un mutuo ipotecario acceso dai conferenti per esigenze finanziarie personali, pur se garantito da ipoteca su un bene poi conferito, non integra una passività inerente e non è quindi deducibile dalla base imponibile del conferimento.
  • Ai fini della qualificazione dell'inerenza non conta la destinazione successiva delle somme mutuate, se tale destinazione è sopravvenuta rispetto alla costituzione del debito.
  • La motivazione non è apparente quando, valutato il complessivo contenuto della decisione, sia comunque percepibile la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di legittimità sulla corretta applicazione dell'art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986, il giudice deve verificare il collegamento tra passività e bene conferito, anche per evitare operazioni strutturate in funzione di indebito risparmio d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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