Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2021 del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP di Padova del 06/09/2021, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 (presunte cessioni di Subotex/Suboxone all'interno del carcere). Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria o illogica), sostenendo che i gravi indizi sarebbero stati desunti illogicamente da un unico fatto risalente a un anno prima (l'arresto in flagranza di una terza persona mentre consegnava droga al marito detenuto), in assenza di rinvenimento di stupefacente a suo carico, senza dichiarazioni accusatorie a suo carico, con esclusivo riferimento a conversazioni telefoniche di terzi e senza individuazione specifica dei cessionari. Inoltre il ricorrente riferisce che il Subotex gli era stato somministrato per terapia disintossicante e che eventuali cessioni occasionali non costituiscono il traffico sistematico contestato, escludendo così le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata è stata notificata personalmente al ricorrente il 07/10/2021 e al difensore via PEC lo stesso giorno; il termine per proporre ricorso scadeva il 17/10/2021. Il ricorso è stato depositato il 22/10/2021, quindi oltre il termine stabilito dall'art. 311, comma 1, c.p.p. Il Collegio ha precisato che la presentazione presso una cancelleria diversa non vale a perfezionare la tempestività: ai fini della decorrenza rileva la data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente, e si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 1626/2020) che impone la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata: illecito di cessione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è il riferimento al fatto per cui è stata disposta la custodia cautelare.
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione (es.: particolari modalità/luogo della cessione, come l'ambito carcerario).
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione; nel contesto lamentele relative a motivazione e motivi di impugnazione.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
art. 311, comma 1, c.p.p.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame; nel caso determina la scadenza entro la quale l'impugnazione doveva essere depositata (termine decadenziale).
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
art. 582, comma 2, c.p.p.
Norma sulla trasmissione/indirizzamento degli atti: la Corte ha ritenuto che la presentazione dell'atto ad una cancelleria diversa non valga a perfezionare la tempestività e che non incomba l'obbligo alla cancelleria di trasmettere l'atto al giudice competente ai fini della decorrenza.
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari, Rv. 280167 - 01)
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata: il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; l'impugnazione presentata altrove può essere dichiarata inammissibile per tardività perché rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, inclusa l'imposizione delle spese processuali e la fissazione di una somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in conseguenza della decisione (comunicazioni/annotazioni da effettuare).
Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale citata in materia di imputabilità di colpa del ricorrente nell'inammissibilità dell'impugnazione e delle relative conseguenze economiche.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso contro le decisioni del Tribunale del riesame/cassazione sono perentori: ai fini della tempestività conta la data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente, non la data di spedizione o la presentazione a una cancelleria diversa.
- Presentare l'impugnazione alla cancelleria sbagliata espone al rischio di inammissibilità per tardività: per evitare ciò depositare il ricorso presso la cancelleria che ha emesso la decisione ovvero usare modalità che garantiscano la ricezione diretta (PEC alla cancelleria competente, consegna a mani).
- Quando si impugna una misura cautelare, è fondamentale dedurre con chiarezza e con prove/documentazione le ragioni che contrastano la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (es. assenza di sequestri a carico, assenza di dichiarazioni accusatorie, spiegazioni plausibili come uso terapeutico), perché il giudice valuta la concretezza degli elementi e non solo deduzioni generiche.
- La mancata considerazione del merito per ragioni formali (inammissibilità) comporta comunque la possibilità di essere condannati alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende se il vizio è ascrivibile a colpa del ricorrente; quindi la cura delle formalità processuali è rilevante anche per il rischio economico.
- In casi che coinvolgono somministrazioni terapeutiche (es. Subotex in carcere) è utile acquisire documentazione clinica e di somministrazione per dimostrare l'uso legittimo e per circoscrivere la portata delle contestazioni circa eventuali cessioni occasionali.
- Conservare le prove di spedizione/consegna e preferire modalità tracciabili (PEC, consegna a mani, ricevuta di deposito in cancelleria competente) è essenziale per poter dimostrare la tempestività dell'impugnazione in caso di contestazioni.
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