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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2021 del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP di Padova del 06/09/2021, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990 (presunte cessioni di Subotex/Suboxone all'interno del carcere). Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione (mancante, contraddittoria o illogica), sostenendo che i gravi indizi sarebbero stati desunti illogicamente da un unico fatto risalente a un anno prima (l'arresto in flagranza di una terza persona mentre consegnava droga al marito detenuto), in assenza di rinvenimento di stupefacente a suo carico, senza dichiarazioni accusatorie a suo carico, con esclusivo riferimento a conversazioni telefoniche di terzi e senza individuazione specifica dei cessionari. Inoltre il ricorrente riferisce che il Subotex gli era stato somministrato per terapia disintossicante e che eventuali cessioni occasionali non costituiscono il traffico sistematico contestato, escludendo così le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'ordinanza impugnata è stata notificata personalmente al ricorrente il 07/10/2021 e al difensore via PEC lo stesso giorno; il termine per proporre ricorso scadeva il 17/10/2021. Il ricorso è stato depositato il 22/10/2021, quindi oltre il termine stabilito dall'art. 311, comma 1, c.p.p. Il Collegio ha precisato che la presentazione presso una cancelleria diversa non vale a perfezionare la tempestività: ai fini della decorrenza rileva la data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente, e si è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 1626/2020) che impone la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata: illecito di cessione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è il riferimento al fatto per cui è stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990

    Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione (es.: particolari modalità/luogo della cessione, come l'ambito carcerario).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione; nel contesto lamentele relative a motivazione e motivi di impugnazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 311, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame; nel caso determina la scadenza entro la quale l'impugnazione doveva essere depositata (termine decadenziale).

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 582, comma 2, c.p.p.

    Norma sulla trasmissione/indirizzamento degli atti: la Corte ha ritenuto che la presentazione dell'atto ad una cancelleria diversa non valga a perfezionare la tempestività e che non incomba l'obbligo alla cancelleria di trasmettere l'atto al giudice competente ai fini della decorrenza.

  • Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari, Rv. 280167 - 01)

    Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; l'impugnazione presentata altrove può essere dichiarata inammissibile per tardività perché rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, inclusa l'imposizione delle spese processuali e la fissazione di una somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in conseguenza della decisione (comunicazioni/annotazioni da effettuare).

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale citata in materia di imputabilità di colpa del ricorrente nell'inammissibilità dell'impugnazione e delle relative conseguenze economiche.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso contro le decisioni del Tribunale del riesame/cassazione sono perentori: ai fini della tempestività conta la data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente, non la data di spedizione o la presentazione a una cancelleria diversa.
  • Presentare l'impugnazione alla cancelleria sbagliata espone al rischio di inammissibilità per tardività: per evitare ciò depositare il ricorso presso la cancelleria che ha emesso la decisione ovvero usare modalità che garantiscano la ricezione diretta (PEC alla cancelleria competente, consegna a mani).
  • Quando si impugna una misura cautelare, è fondamentale dedurre con chiarezza e con prove/documentazione le ragioni che contrastano la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (es. assenza di sequestri a carico, assenza di dichiarazioni accusatorie, spiegazioni plausibili come uso terapeutico), perché il giudice valuta la concretezza degli elementi e non solo deduzioni generiche.
  • La mancata considerazione del merito per ragioni formali (inammissibilità) comporta comunque la possibilità di essere condannati alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende se il vizio è ascrivibile a colpa del ricorrente; quindi la cura delle formalità processuali è rilevante anche per il rischio economico.
  • In casi che coinvolgono somministrazioni terapeutiche (es. Subotex in carcere) è utile acquisire documentazione clinica e di somministrazione per dimostrare l'uso legittimo e per circoscrivere la portata delle contestazioni circa eventuali cessioni occasionali.
  • Conservare le prove di spedizione/consegna e preferire modalità tracciabili (PEC, consegna a mani, ricevuta di deposito in cancelleria competente) è essenziale per poter dimostrare la tempestività dell'impugnazione in caso di contestazioni.

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