Sentenza n. 1830/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi slla sentenza di accoglimento n. 1754/2025 pubblicata il 06.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 15397/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di € 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche riconosciute sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1754/2025, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e munita di attestazione di passaggio in giudicato. La pronuncia, notificata al Ministero il 7 marzo 2025 ai fini dell'esecuzione, aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 per ciascuna delle annualità 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'ulteriore decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'esecuzione entro i successivi 60 giorni dall'insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in forza del giudicato, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro
La penalità di mora decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o con quello eseguito dal commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione una prestazione determinata, può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il quale può ordinare all'Amministrazione di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone, nei casi previsti, la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche individuandolo nell'organo amministrativo competente ratione muneris.
- La nomina del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato; l'intervento commissariale opera solo in caso di persistente inerzia e su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione.
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