Sentenza n. 19/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 202/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6.06.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 202/2024, limitatamente al pagamento di interessi o rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute per la Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 202/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, nella misura di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2024 e non era stata appellata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte. Dopo la proposizione del ricorso, nel dicembre 2025, l'Amministrazione aveva accreditato nel portafoglio elettronico dei docenti le somme principali riconosciute dalla sentenza, ma non aveva corrisposto gli interessi o la rivalutazione monetaria. I ricorrenti hanno quindi chiesto la completa ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme principali riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Cremona, poiché tali importi erano stati accreditati dal Ministero nel dicembre 2025. Ha invece accolto il ricorso per la parte residua relativa alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali e che l'inadempimento residuo non era stato contestato dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente, autorizzando anche il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Costituisce il parametro richiamato dal giudicato per il riconoscimento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, decorrente dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni statali.
- L'accredito delle somme principali riconosciute dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali importi, ma non esclude la prosecuzione del giudizio di ottemperanza per gli accessori — interessi o rivalutazione — rimasti insoluti.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento residuo relativo a somme dovute in forza di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- In sede di ottemperanza, l'eventuale insufficienza degli stanziamenti nei capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già incardinato nell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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