Cassazione Civile, Ordinanza n. 11334/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un automobilista, mentre percorreva una strada provinciale, urtava un capriolo fuoriuscito dalla vegetazione ai margini della carreggiata e il veicolo riportava danni. Il danneggiato conveniva in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti dall’autovettura. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la Regione al pagamento di una somma. In appello, però, il Tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provata l’esistenza e la consistenza del danno al veicolo: valorizzava soprattutto la fattura del carrozziere e la deposizione del medesimo, ma affermava che tali elementi non bastavano; considerava inoltre non idoneo il verbale degli agenti intervenuti, perché privo di descrizione specifica delle parti danneggiate; osservava infine che mancavano fotografie del mezzo e che una CTU sarebbe stata esplorativa. Il soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2052, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente negato la prova del danno nonostante gli atti contenessero documenti decisivi e che avesse omesso di esaminare la responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c.; con il secondo deduceva nullità della sentenza ed error di percezione ex art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse travisato il contenuto degli elementi istruttori; i motivi terzo e quarto risultavano poi assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, la censura con cui si lamentava la mancata pronuncia sulla responsabilità ex art. 2052 c.c., perché il Tribunale aveva deciso sulla base della ragione più liquida, lasciando la questione assorbita e dunque riproponibile davanti al giudice di rinvio. Ha invece ravvisato un travisamento del contenuto oggettivo della prova in relazione al verbale della polizia stradale: il Tribunale aveva affermato che il verbale non descriveva le parti danneggiate, ma in realtà esso conteneva l’indicazione dei danni constatati sul veicolo. Tale svista non integra una mera valutazione del materiale istruttorio, bensì un errore di percezione censurabile in cassazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come possibile base della responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica, ma la Corte non entra nel merito perché la questione resta assorbita dalla decisione sulla prova del danno.
Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova del danno e della responsabilità.
Utilizzato come parametro della censura di travisamento della prova e di decisione su elementi istruttori percepiti in modo erroneo.
I motivi sono stati incardinati sul vizio di violazione di legge e sulla nullità della sentenza per errore di percezione/travisamento della prova.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte rileva che il ricorrente ha puntualmente riportato e allegato il verbale della polizia stradale nel ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale e per la riserva di deposito dell’ordinanza nei termini previsti.
Citato in relazione al rimedio della revocazione per errore di fatto quando vi sia travisamento del contenuto oggettivo della prova.
Richiamato con riferimento alla memoria in cui erano stati articolati i capitoli di prova testimoni.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre quando il giudice di merito attribuisce al documento un contenuto diverso da quello effettivamente risultante, compiendo una svista sul fatto probatorio in sé e non una mera valutazione della sua attendibilità o rilevanza.
- Quando il fatto storico o probatorio è stato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione può essere fatto valere in cassazione come nullità o vizio motivazionale, mentre il travisamento di un fatto non controverso trova il rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.
- Se il giudice d’appello decide la causa sulla base della ragione più liquida e assorbe implicitamente ulteriori questioni, la parte non ha interesse a dolersi in cassazione della mancata pronuncia su tali profili, che restano riproponibili in sede di rinvio in caso di cassazione della sentenza.
- In tema di risarcimento del danno materiale a un veicolo, la prova del pregiudizio deve essere apprezzata sulla base del complesso delle risultanze istruttorie; il giudice non può negare l’esistenza del danno se il documento su cui fonda il rigetto, in realtà, ne contiene la descrizione.
- La CTU non può essere utilizzata in modo esplorativo per supplire all’assenza di prova già dedotta, ma se il materiale probatorio esiste ed è stato travisato, il tema centrale diventa la corretta lettura degli atti e non la mera insufficienza astratta della prova.
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