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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19993/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze già vagliate e disattese in appello con motivazione ritenuta giuridicamente corretta e immune da manifeste illogicità. In conseguenza, ha applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; in particolare veniva contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte d'appello aveva motivato il diniego valorizzando i numerosi precedenti dell'imputato, incluso uno specifico, e la gravità del fatto. La difesa non avrebbe addotto elementi positivi ulteriori idonei a fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna impugnata.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sul punto sia assente, apparente o logicamente viziata; non basta contrapporre una diversa valutazione dei fatti.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma presuppongono la presenza di elementi positivi specifici allegati e valutabili.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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