Cassazione Penale, Ordinanza n. 19993/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze già vagliate e disattese in appello con motivazione ritenuta giuridicamente corretta e immune da manifeste illogicità. In conseguenza, ha applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito; in particolare veniva contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte d'appello aveva motivato il diniego valorizzando i numerosi precedenti dell'imputato, incluso uno specifico, e la gravità del fatto. La difesa non avrebbe addotto elementi positivi ulteriori idonei a fondare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna impugnata.
Norma incriminatrice richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sul punto sia assente, apparente o logicamente viziata; non basta contrapporre una diversa valutazione dei fatti.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma presuppongono la presenza di elementi positivi specifici allegati e valutabili.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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