Cassazione Civile, Ordinanza n. 03255/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, respinta dal Giudice di pace. Il provvedimento espulsivo era stato tradotto soltanto in lingua inglese; il giudice di merito ha ritenuto che ciò fosse sufficiente perché l’inglese sarebbe la lingua nazionale/ufficiale del Pakistan. Con il ricorso per cassazione l’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 3 Cost., sostenendo che la lingua del Pakistan sarebbe l’urdu e che l’inglese sarebbe solo una lingua veicolare, non idonea a garantire la comprensione dell’atto; ha inoltre denunciato un’errata valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo e, conseguentemente, l’intero ricorso. Ha rilevato che, secondo la propria giurisprudenza, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero soddisfa il requisito dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, operando una presunzione legale di conoscenza e non essendo necessario tradurre l’atto nel dialetto concretamente comprensibile dall’interessato. La censura del ricorrente, però, mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di pace sulla qualifica dell’inglese come lingua ufficiale del Pakistan: tale profilo attiene al merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge. Nulla è stato disposto sulle spese; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
La traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero è sufficiente a integrare il requisito legale, in base a una presunzione di conoscenza; non è necessario tradurre l’atto nella lingua o nel dialetto effettivamente compreso dal destinatario.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte in presenza della corretta applicazione della regola sulla traduzione nella lingua ufficiale.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di uguaglianza, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione sul requisito della traduzione.
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
Indicato per escludere il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando la critica investe la concreta ricognizione della fattispecie e non l’interpretazione della norma astratta.
- In materia di espulsione dello straniero, la traduzione del provvedimento nella lingua ufficiale del Paese di provenienza è sufficiente a soddisfare il requisito legale previsto dall’art. 13, comma 7, t.u. immigrazione, operando una presunzione di conoscenza dell’atto.
- La norma sulla traduzione dell’atto espulsivo non impone all’amministrazione di predisporre una traduzione nella lingua individualmente comprensibile dal destinatario o in un dialetto locale; il parametro è la lingua ufficiale del Paese di appartenenza.
- Quando il motivo di ricorso contesta soltanto la valutazione del giudice di merito circa la lingua ufficiale di uno Stato, la censura è inammissibile se proposta come violazione di legge in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03117/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03123/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03141/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03142/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03143/2023 del 02/02/2023
- ordinanza_civile · 2 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03145/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →