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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36330/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una sentenza del giudice di pace, munita di formula esecutiva, notificata insieme a un atto di precetto con cui la parte resistente richiedeva il pagamento di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante da reato. La parte ricorrente, rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello dinanzi al Tribunale deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di pace, perché la residenza risultava diversa da quella indicata nella notifica, con conseguente lesione del contraddittorio. Il Tribunale ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione e sulla contumacia, per avere il giudice di merito ritenuto rituale la declaratoria di contumacia e validamente instaurato il primo grado; (2) violazione degli artt. 327 e 348-bis c.p.c., per aver ritenuto tardivo e quindi inammissibile l’appello, assumendo che la notifica della sentenza di primo grado fosse stata regolare; (3) violazione dell’art. 354 c.p.c., per non avere il Tribunale rimesso la causa al primo giudice per la rinnovazione del procedimento viziato; (4) violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere il Tribunale utilizzato documenti, prove testimoniali e fatti asseritamente nuovi introdotti in appello. La Corte però non esamina il merito di tali censure, ritenendo il ricorso improcedibile perché rivolto solo contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello e non anche contro la sentenza di primo grado, senza deposito della copia autentica della sentenza e dell’ordinanza con relativa comunicazione o notificazione, né deduzione specifica dei vizi propri del provvedimento ex art. 348-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, in presenza di ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto contro la sentenza di primo grado entro il termine previsto dall'art. 348-ter c.p.c. e, ai fini della procedibilità, deve essere corredato dal deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità con la relativa comunicazione o notificazione. Nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e il ricorrente non ha depositato la documentazione necessaria né ha articolato censure limitate ai vizi propri dell'ordinanza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sulla notificazione, senza specifica affermazione della Corte sul suo contenuto nel caso concreto.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sulla notificazione, senza specifica affermazione della Corte sul suo contenuto nel caso concreto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sulla nullità della notificazione, senza specifica statuizione nel merito.

  • art. 292 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla notificazione della sentenza e alla sua efficacia, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per improcedibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il tema della tempestività dell'impugnazione; la Corte precisa che, in mancanza di comunicazione o notificazione dell'ordinanza, opera il termine lungo per il ricorso contro la sentenza di primo grado.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento non è autonomamente censurabile nel merito, salvo i vizi propri del provvedimento processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; ai fini della procedibilità occorre il deposito della sentenza e dell'ordinanza con relativa comunicazione o notificazione.

  • art. 354 c.p.c.

    Invocato per la rimessione al primo giudice in caso di nullità del procedimento, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per asserita violazione del divieto di nova in appello, ma la Corte non affronta il motivo nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la procedibilità del ricorso richiede il deposito della documentazione indicata dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    L'ordinanza ex art. 348-bis è ricorribile per cassazione solo per i vizi propri costituenti violazioni della legge processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 86 c.p.c.

    Il controricorrente compare e difende personalmente sé stesso.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile per cassazione quanto al merito delle ragioni poste a base della prognosi di infondatezza, ma solo per i vizi propri del provvedimento processuale.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere rivolto contro la sentenza di primo grado nei termini di cui all'art. 348-ter c.p.c., non contro la sola ordinanza di inammissibilità.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso ex art. 348-ter c.p.c. è necessario depositare la copia autentica della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, con la relativa comunicazione o notificazione, così da consentire il controllo sulla tempestività.
  • Se il ricorrente intende sostenere la tempestività sulla base del termine lungo, deve allegare e dimostrare l'assenza sia di comunicazione sia di notificazione dell'ordinanza.
  • La deduzione di errores in procedendo richiede una specifica individuazione del fatto processuale rilevante; la doglianza generica o non supportata dalla necessaria produzione documentale è inidonea a superare il vaglio di procedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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