Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11998/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato domanda di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva poi intimato all'Ufficio di provvedere alla restituzione delle somme e, dopo l'ulteriore inerzia dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. L'Agenzia aveva eccepito la prescrizione del diritto al rimborso, assumendo che il termine decennale decorresse già dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CGT di secondo grado aveva confermato, ritenendo che l'istanza fosse già esercizio del diritto e che il termine di 90 giorni rilevasse solo come presupposto procedimentale. Con l'unico motivo di cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il dies a quo della prescrizione avrebbe dovuto essere fissato solo dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni previsti per la formazione del silenzio-rifiuto, e non dalla data della domanda di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di rimborso tributario, la domanda è soggetta al termine biennale di decadenza per la sua proposizione; tuttavia, una volta formato il silenzio-rifiuto dopo 90 giorni, il diritto alla restituzione resta azionabile e da quel momento decorre la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Poiché la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre solo quando il diritto può essere fatto valere, il suo decorso resta sospeso durante il periodo concesso all'Ufficio per provvedere sull'istanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    "il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere"

    La prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto è concretamente esercitabile; nel caso del rimborso tributario, resta sospesa fino alla formazione del silenzio-rifiuto.

  • art. 2946 c.c.

    Al diritto alla restituzione, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto"

    La domanda di restituzione non esclude la decorrenza della prescrizione, ma il termine prescrizionale resta sospeso nel periodo di 90 giorni necessario alla formazione del silenzio-rifiuto; solo dal giorno successivo alla sua scadenza il diritto può dirsi azionabile.

  • art. 19, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 546/1992

    Il silenzio-rifiuto sulla domanda di restituzione è impugnabile come rifiuto tacito della restituzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge quale vizio denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte, se manca una disciplina speciale, la domanda del contribuente è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
  • La prescrizione del diritto al rimborso non decorre dalla mera presentazione dell'istanza, ma dal momento in cui il diritto diventa effettivamente azionabile, cioè dopo la formazione del silenzio-rifiuto.
  • Il periodo di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto sospende il decorso della prescrizione; se l'Ufficio non provvede, il termine prescrizionale inizia dal giorno successivo alla scadenza di tale periodo.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il giudice non può anticipare il dies a quo della prescrizione al momento della domanda, perché ciò contrasta con l'art. 2935 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.