Cassazione Penale, Sentenza n. 4503/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità del ricorrente per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) contestata in relazione al fatto di essersi presentato in ritardo all'ufficio di pubblica sicurezza. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'individuazione dell'orario di presentazione era stata determinata arbitrariamente dall'ufficio di pubblica sicurezza, senza che fosse potere di tale autorità fissare l'orario e senza che l'autorità giudiziaria avesse specificato tale elemento essenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui il giudice prescrive i giorni in cui il sorvegliato deve presentarsi presso l'autorità di pubblica sicurezza (art. 8 d.lgs. n. 159/2011), mentre l'autorità di pubblica sicurezza delegata può specificare le modalità e l'orario delle presentazioni, anche indicando ora precisa e chiamate "ad ogni chiamata", al fine di rendere effettiva la sorveglianza. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza che considera la presentazione in ritardo (anche minima) come violazione del precetto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2
La violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (quali la presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza) integra il reato previsto dall'art. 75; la giurisprudenza ritiene che anche un ritardo minimo nella firma costituisca violazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 6
Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa
Il giudice individua i giorni di presentazione; l'autorità di pubblica sicurezza è abilitata a richiedere la presentazione "ad ogni chiamata", quindi può specificare modalità e orari per rendere effettiva la vigilanza.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 5
il tribunale "inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale"
Il giudice può imporre prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie; la disciplina è flessibile e finalizzata alla prevenzione e alla tutela della sicurezza sociale, compatibilmente con i limiti di proporzionalità.
Norma processuale che regola l'imputazione delle spese nel giudizio di cassazione: il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.
Legge n. 1423 del 27/12/1956, art. 5 (richiamata)
Richiamata per coerenza storica e interpretativa: conferma la possibilità di prefissare orari determinati per l'adempimento dell'obbligo di presentazione, a fini di efficacia della sorveglianza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 13518/2015 Fiaré; Sez. 1, n. 25628/2008 Badaloni; Sez. 1, n. 8764/1999 Terracciano)
Costante orientamento secondo cui la presentazione in ritardo integra la violazione dell'obbligo di sorveglianza speciale; la specificazione di ora precisa da parte dell'autorità di pubblica sicurezza rientra nelle sue facoltà operative e non determina un'illecita integrazione del precetto da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- La prescrizione giudiziale individua i giorni in cui il sorvegliato deve presentarsi; le modalità concrete (compresa l'indicazione dell'ora precisa) possono essere specificate dall'autorità di pubblica sicurezza delegata per l'esecuzione della misura.
- Il mancato rispetto dell'orario di presentazione, anche se il ritardo è minimo, integra la violazione dell'obbligo di sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. n. 159/2011.
- L'autorità di pubblica sicurezza dispone del potere di convocare "ad ogni chiamata"; tale potere deve essere esercitato in modo giustificato e proporzionato alle esigenze di difesa sociale, evitando atti ingiustificatamente vessatori.
- Le ragioni personali o lavorative del sorvegliato non comportano automaticamente l'irretroattività o l'irrilevanza della violazione: l'organizzazione del servizio e l'effettività della sorveglianza prevalgono salvo che sia dimostrata una incompatibilità ancora più grave e giustificata.
- In fase di impugnazione in Cassazione, la censura sulla presunta illegittima determinazione di orari da parte della polizia giudiziaria è difficilmente accolta se la normativa e la giurisprudenza riconoscono alla p.s. la competenza a specificare le modalità attuative della misura prescritta dal giudice.
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