Cassazione Penale, Sentenza n. 00257/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza che ha aggravato la misura da obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con non conviventi non avrebbe provato l'attualità del pericolo di reiterazione. Il difensore ha inoltre dedotto che Minnella fosse già sottoposto ad arresti domiciliari per altro titolo, che avesse revocata la licenza TULPS e che avesse rescisso i rapporti con il contesto mafioso, argomentando l'assenza di occasioni imminenti di reiterazione dei reati legati alla raccolta illecita di scommesse e al gioco clandestino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero frontale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale aveva motivato che le misure non custodiali erano inadeguate rispetto al grado delle esigenze cautelari, alla luce della gravità indiziaria, del ruolo centrale dell'imputato nella gestione delle attività di gioco e scommesse per conto del mandamento mafioso di Porta Nuova, dei rapporti di cointeressenza con esponenti di rango del mandamento e dell'arresto per detenzione/porto abusivo di arma. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto il mandato alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi della misura.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come normativa violata; la Corte osserva che le doglianze non hanno compiuto il necessario confronto con la ratio della decisione impugnata e risultano generiche.
Richiami ai criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, dato il quadro indiziario e i rischi di contatto con il contesto mafioso, gli arresti domiciliari con divieto di comunicare fossero proporzionati e adeguati.
artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen.
Norme penali relative alla partecipazione a delitti concorrenti e all'associazione di tipo mafioso; la Corte prende atto della gravità indiziaria su tali reati e del ruolo centrale contestato al prevenuto.
Rilevante per la qualificazione dell'associazione finalizzata alla raccolta illecita di scommesse; la motivazione sottolinea l'associazione per delinquere parallela al sodalizio mafioso.
art. 4, commi 1 e 4-bis, legge 401/1989
Normativa sulla raccolta di scommesse senza licenza e relative aggravanti: utilizzata per inquadrare i delitti contestati e la specifica aggravante di agevolazione del mandamento mafioso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti dell'enunciazione del motivo in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso non autosufficiente e privo dell'obbligatorio confronto con la decisione impugnata.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di esecuzione della misura disposta in seguito alla sentenza.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari il giudice di merito può aggravare la misura se ritiene le misure non custodiali inadeguate rispetto alle esigenze cautelari; la motivazione deve indicare elementi attuali e specifici che giustifichino l'aggravamento.
- La Cassazione richiede che il ricorso contenga un confronto frontale e specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o affermazioni non documentate sono inammissibili.
- La centralità del ruolo dell'imputato nell'organizzazione criminale, i rapporti con esponenti di rilievo del sodalizio e fatti commissivi recenti (es. arresto per arma) sono elementi idonei a giustificare l'aggravamento della misura per il pericolo di reiterazione.
- La mera revoca di una licenza amministrativa (TULPS) o la dedotta interruzione di rapporti non è sufficiente, senza prove concrete, a escludere il rischio di reiterazione se permangono collegamenti o competenze utili all'attività delittuosa.
- Per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione occorre proporre elementi di fatto verificabili che dimostrino l'assenza di occasioni di contatto con il contesto criminale o la definitiva cessazione dei rapporti utili all'illecita attività.
- Ai fini dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari è essenziale l'autosufficienza del motivo: occorre indicare fatti nuovi o precisazioni tali da rendere irragionevole la valutazione del giudice di merito.
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