Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
In un procedimento monitorio sfociato in successiva esecuzione, un avvocato, quale distrattario delle spese, era stato condannato dal tribunale alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese legali nei confronti della parte originariamente ingiunta ed esecutata. La decisione di merito aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione fosse inefficace per mancata notificazione, con conseguente nullità degli atti esecutivi e obbligo restitutorio delle somme riscosse a titolo di spese e competenze processuali in un processo nullo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese legali, sull'onere delle spese processuali, sulla condanna e compensazione delle spese, richiamando gli artt. 91, 92, 93 e 336 c.p.c., oltre a un vizio di motivazione. Ha sostenuto, in sostanza, che il difensore distrattario non fosse parte processuale in proprio e che la condanna restitutoria e la regolazione delle spese fossero errate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure si appuntavano sulla qualità di distrattario del difensore, ma non colpivano adeguatamente il nucleo decisivo della sentenza impugnata, cioè il venir meno dell'intero titolo esecutivo per mancata notificazione del decreto ingiuntivo e la conseguente nullità degli atti esecutivi e obbligazione restitutoria delle somme indebitamente percepite. Ha inoltre osservato che la statuizione sulle spese era coerente con l'esito complessivo della causa di revocazione, poiché, pur essendo stata accolta la fase rescindente, la fase rescissoria si era risolta sfavorevolmente per il ricorrente e per il suo originario assistito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancanza di costituzione delle controparti. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese; la Corte non ravvisa violazione della disciplina applicata dal giudice di merito.
richiamato in tema di compensazione delle spese; non emerge alcun errore nella regolazione adottata.
richiamato con riferimento alla distrazione delle spese; la Corte osserva che la censura non colpisce il decisivo venir meno del titolo esecutivo.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la proposta di manifesta inammissibilità e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non aggrediscono la ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata, ma si limitano a censurare profili secondari o diversi.
- In tema di spese processuali e distrazione in favore del difensore, la caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione può giustificare la restituzione delle somme percepite a titolo di spese e competenze, se tali somme risultano non dovute per effetto della nullità del processo o degli atti esecutivi.
- La regolazione delle spese va valutata con riferimento all'esito complessivo della fase o del giudizio in cui la decisione è resa: la vittoria nella fase rescindente non impedisce la soccombenza nella fase rescissoria, se quest'ultima si conclude sfavorevolmente.
- La distrazione delle spese non attribuisce al difensore una posizione autonoma tale da consentirgli di sottrarsi alle conseguenze della caducazione del titolo e dell'esito complessivo della controversia quando la censura non investa tale profilo decisivo.
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