Cassazione Penale, Sentenza n. 08285/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.) e reati connessi, sostenendo che il Tribunale non ha ottemperato al principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio: non è stata spiegata la ragione per cui l'attività lecita di procacciamento clienti svolta da Pante' fosse riconducibile all'interesse dell'organizzazione mafiosa e non a quello del solo capo (Mariano Foti); non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza (dolo) del contributo all'organizzazione; infine si censurano le esigenze cautelari (presunta irrilevanza del tempo decorso, la cessazione di rapporti dopo gli arresti, la chiusura della ditta del figlio e la richiesta di giudizio abbreviato che, secondo la difesa, escluderebbero il pericolo di inquinamento probatorio e la sussistenza delle esigenze cautelari).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, abbia adeguatamente colmato le lacune di motivazione indicate dalla precedente sentenza di annullamento: ha ricostruito l'affare dell'eco‑bonus come attività dell'intera organizzazione (non mera iniziativa personale di Foti), ha indicato elementi concordanti (intercettazioni, coinvolgimento e linguaggio collettivo degli esponenti, uso di ditte di comodo, comportamento degli imprenditori) e ha motivato la sussistenza del contributo stabile e consapevole del Pante' all'operatività del clan (presenza a incontri, incasso somme, disponibilità della ditta del figlio, conoscenza dei trascorsi criminali del capo, ammissioni intercettate). Inoltre la Corte ha confermato che, nelle mafie "storiche", la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. sulle esigenze cautelari può essere superata solo da elementi oggettivi di recesso o esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo e gli eventi indicati dalla difesa non erano idonei a superarla. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di associazione mafiosa è stato ritenuto sussistente sulla base di elementi che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione con struttura e metodo mafioso e la partecipazione stabile e consapevole del ricorrente; la qualificazione non richiede necessariamente che i proventi confluiscano in una cassa comune
Norma richiamata in relazione a condotte connesse all'associazione mafiosa; la decisione valorizza la connessione tra attività economiche apparenti e interessi dell'organizzazione
Richiamato fra i reati contestati (capo 3); il provvedimento cautelare è stato adottato con valutazione complessiva degli elementi di reato e relazione con l'attività associativa
Il ricorrente denunciava violazione del principio di diritto fissato in sede di annullamento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia adeguato a quanto richiesto dalla sentenza rescindente e abbia fornito la motivazione richiesta
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Limiti dell'esame di cassazione: la Corte può censurare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti; molte censure del ricorrente erano inammissibili perché miravano a diversa valutazione dei fatti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso e alla sintesi dei motivi nei termini strettamente necessari
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha verificato che il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari nei termini richiesti
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa (comma 3) è stata applicata: per le 'mafie storiche' può essere superata solo da prova concreta di recesso o esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo o altri elementi non sono di per sé sufficienti
Previsione delle conseguenze per l'impugnazione inammissibile: condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione
Massime di principio
- Quando un soggetto svolge un'attività formalmente lecita per conto di esponenti di un clan (es. procacciamento clienti), per qualificare la condotta come partecipazione all'associazione mafiosa non è necessario che i proventi confluiscano in una cassa comune: conta la finalità e l'inserimento stabile nell'organizzazione.
- La corte di merito deve spiegare perché l'attività dell'indagato abbia favorito l'organizzazione e non solo l'interesse personale o del capo (distinzione tra agire per il sodalizio o per il capo come individuo); la motivazione può valersi di intercettazioni, ripartizione dei ruoli, linguaggio collettivo, modalità di coinvolgimento di terzi e uso di ditte di comodo.
- Per affermare il dolo associativo cautelare è rilevante dimostrare la consapevolezza dell'indagato circa la natura afferente all'organizzazione dell'attività (es. presenza a incontri in cui si discutono modalità illecite, conoscenza del ruolo del capo, uso di schermi aziendali).
- Nelle misure cautelari per reati di mafia 'storica' la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. grava sul giudice che propone misure: essa può essere superata solo da elementi oggettivi e concreti di recesso o di esaurimento dell'attività associativa; il semplice decorso del tempo o eventi isolati non sono sufficienti.
- La Suprema Corte in sede di cassazione è limitata a sindacare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non può rivedere liberamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito né sostituirsi ad esso con una diversa ricostruzione probatoria.
- La mancanza di una cassa comune non esclude la sussistenza dell'associazione mafiosa: gli utili possono essere distribuiti o destinati in modo diverso, e ciò non pregiudica la qualificazione associativa.
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