Cassazione Civile, Ordinanza n. 16808/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Una società concessionaria di un complesso sportivo polifunzionale impugnava un avviso di accertamento TOSAP relativo all'anno 2010, con cui le veniva richiesto il pagamento di euro 23.504,00 per l'occupazione dell'area esterna adibita a parcheggio. La contribuente sosteneva che l'area fosse compresa nella concessione comunale avente ad oggetto la gestione, previa ristrutturazione e riqualificazione, dell'intero complesso; che ricorresse un'esenzione dalla TOSAP perché la convenzione integrava un project financing per opere realizzate per conto del Comune; e che la previsione di devoluzione gratuita al Comune dell'impianto al termine della concessione facesse operare un'ulteriore esenzione. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo che l'area fosse sottratta all'uso pubblico, che non vi fosse stata revoca o annullamento dell'atto impositivo, che l'autorizzazione allo sfruttamento economico del parcheggio non implicasse esonero fiscale e che, in caso di omesso versamento con sanzioni minime, non fosse necessaria ulteriore motivazione. In Cassazione la società ricorrente deduceva tre motivi: violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993 per non avere la CTR considerato che l'area era ricompresa nella concessione; violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. 507/1993 per mancato riconoscimento dell'esenzione in quanto la convenzione sarebbe stata un vero project financing con opere realizzate per conto del Comune; violazione dell'art. 49, lett. e), d.lgs. 507/1993 per non avere riconosciuto l'esenzione in presenza della previsione di devoluzione gratuita dell'impianto al Comune a fine concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, affermando che la TOSAP è dovuta non solo quando vi sia limitazione dell'uso pubblico, ma anche quando il bene pubblico sia utilizzato in modo particolare ed eccezionale per un'utilità diversa dall'uso collettivo; che nel caso concreto il parcheggio era riservato ai clienti del complesso sportivo e il corrispettivo era versato alla società ricorrente, sicché l'occupazione integrava il presupposto impositivo; che l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a), richiede che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e finalizzata immediatamente a uno scopo pubblico, requisito mancante quando l'occupazione avvenga da parte di una società di capitali per finalità lucrative; e che l'esenzione di cui alla lett. e) presuppone una previsione convenzionale di devoluzione gratuita al Comune di impianti adibiti a servizio pubblico, mentre nella specie l'area tassata era il parcheggio esterno e non risultavano impianti da devolvere gratuitamente, essendo il centro sportivo già di proprietà del Comune. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993
il presupposto della TOSAP ricorre per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche se l'occupazione realizza una particolare ed eccezionale utilizzazione del bene, con correlativo vantaggio del concessionario, indipendentemente dalla sola limitazione dell'uso pubblico
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni temporanee e permanenti
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni temporanee e permanenti
art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
l'esenzione spetta solo quando l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, con immediata finalità pubblica; non opera se l'occupazione è posta in essere da una società concessionaria che svolge attività lucrativa in proprio
art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993
l'esenzione richiede la previsione, nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva, della devoluzione gratuita al Comune di impianti adibiti a servizi pubblici; non basta una restituzione di beni già di proprietà dell'ente né un atto unilaterale della società
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di TOSAP, il presupposto impositivo sussiste non solo quando l'occupazione sottrae il bene all'uso pubblico normale e collettivo, ma anche quando il bene pubblico è destinato a un'utilizzazione particolare ed eccezionale che procura un'utilità specifica al concessionario.
- Quando un'area pubblica è concessa per essere adibita a parcheggio e il concessionario ne ricava un corrispettivo dagli utenti o comunque un vantaggio economico, il concessionario può essere soggetto passivo della TOSAP per l'occupazione dell'area, anche se la gestione si inserisce in un più ampio rapporto concessorio con finalità di riqualificazione dell'opera.
- L'esenzione prevista per gli enti pubblici ex art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 richiede che l'occupazione sia imputabile al soggetto esente e persegua una finalità pubblica immediata; non è sufficiente che l'attività sia svolta su bene pubblico o nell'ambito di un rapporto con un ente territoriale se il soggetto occupante opera in proprio con finalità lucrative.
- L'esenzione ex art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993 richiede una previsione convenzionale di devoluzione gratuita, al termine del rapporto, di impianti effettivamente adibiti a servizi pubblici; la mera restituzione di beni già di proprietà dell'ente o l'assenza di un'esplicita pattuizione non bastano a escludere il tributo.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, rileva la concreta ripartizione tra mera gestione del servizio e occupazione dell'area: solo nel primo caso, se il concessionario agisce come mero sostituto dell'ente nello sfruttamento del bene, può mancare il presupposto impositivo.
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