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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31178/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura sul merito o sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per un episodio in cui la condotta, descritta nei motivi di merito richiamati dall'ordinanza, era stata ritenuta idonea a costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, integrando il reato di cui all'art. 336 c.p. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) insussistenza del reato per asserita inidoneità della condotta, ridotta a mero disprezzo, quindi incapace di costringere il pubblico ufficiale; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, la quale aveva adeguatamente spiegato la concreta idoneità coercitiva della condotta; il secondo motivo era una riproposizione di doglianze già esaminate e disattese con argomenti giuridicamente corretti, essendosi evidenziata l'assenza di ragioni idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ritenendo che la condotta accertata in fatto fosse idonea a integrare il reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in assenza di ragioni idonee a giustificarne la concessione, secondo la motivazione della sentenza di merito richiamata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, viene posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera critica astratta o assertiva.
  • La censura sulla configurabilità del reato deve misurarsi con l'accertamento di merito circa l'idoneità concreta della condotta a coartare il pubblico ufficiale; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa dei fatti senza incidere sulla ratio decidendi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento e il ricorso si limiti a riprodurre censure già esaminate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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