Cassazione Civile, Ordinanza n. 35881/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, a cui era collegato anche un mutuo chirografario. In appello la società correntista aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva ritenuto non corretta l'imputazione delle rimesse ex art. 1194 c.c., reputandole ripristinatorie in quanto il conto era affidato, ma senza che fosse stato provato dalla banca il limite dell'affidamento; inoltre aveva ritenuto improcedibile la domanda riconvenzionale della banca sul mutuo perché non era stata depositata la cambiale ai sensi dell'art. 66 l. camb. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi tre contestavano la falsa applicazione degli artt. 115, 345 c.p.c., 1194 c.c., 117 TUB, 112 e 2697 c.c., deducendo che la questione dell'inapplicabilità dell'art. 1194 c.c. era stata sollevata tardivamente e che, comunque, non era stato provato che il conto fosse affidato né che le rimesse avessero natura ripristinatoria; i motivi quarto e quinto censuravano la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso deposito della cambiale, sostenendo che si trattasse di eccezione nuova e ultrapetita; il sesto lamentava la mancata considerazione della prescrizione dell'azione cambiaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ha rigettato il quarto e il quinto, e ha dichiarato inammissibile il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, nei rapporti di conto corrente con apertura di credito, è onere del cliente che agisce per la ripetizione degli interessi indebitamente addebitati provare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche il relativo limite, poiché solo così può dimostrare che le rimesse avevano funzione ripristinatoria e non solutoria. Ha invece ritenuto corretta la rilevazione d'ufficio dell'inosservanza dell'art. 66 l. camb., qualificandola come eccezione in senso lato. La questione della prescrizione dell'azione cambiaria è stata reputata non scrutinabile in sede di legittimità perché implicante accertamenti di merito.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la supposta novità della questione e la valutazione delle prove; non è la base della decisione di accoglimento, ma entra nel quadro delle censure processuali.
Invocato per sostenere che l'eccezione sull'inapplicabilità dell'art. 1194 c.c. e quella relativa al deposito della cambiale sarebbero state introdotte per la prima volta in appello; la Corte accoglie solo la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio e respinge quella sul deposito cambiale, ritenendo quest'ultima rilevabile d'ufficio.
Il principio di imputazione prima agli interessi e poi al capitale opera solo per pagamenti su debito liquido ed esigibile; nei conti correnti con apertura di credito si applica solo alle rimesse solutorie, cioè quelle che superano i limiti dell'affidamento e colmano lo scoperto.
Richiamato nel secondo motivo quale norma che, insieme alla disciplina civilistica, sarebbe stata trascurata dalla decisione di merito; non viene autonomamente sviluppato come ratio decidendi.
Richiamato per dedurre ultrapetizione e vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non accoglie tali censure sul capo relativo alla cambiale.
La Corte afferma che grava sul correntista che agisca per la ripetizione degli interessi l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della domanda, cioè la natura ripristinatoria delle rimesse e il limite dell'affidamento.
Richiamato per definire l'apertura di credito quale elemento che consente di distinguere tra rimesse ripristinatorie e solutorie nel conto corrente affidato.
Citato per spiegare che solo il credito liquido ed esigibile produce interessi; ciò giustifica la non applicabilità generalizzata dell'art. 1194 c.c. al conto corrente bancario.
art. 66 l. camb.
La sua inosservanza è qualificata come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio; perciò la Corte territoriale non ha errato nel considerarla anche senza tempestiva specifica eccezione di parte.
art. 94 l. camb.
Richiamato solo nel sesto motivo per il tema della prescrizione dell'azione cambiaria; la Corte non entra nel merito della questione.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario assistito da apertura di credito, il criterio di imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale opera solo quando la rimessa abbia funzione solutoria, cioè sia destinata a coprire uno sconfinamento oltre il limite dell'affidamento.
- Chi agisce per la ripetizione di interessi asseritamente non dovuti deve allegare e provare, quale fatto costitutivo della domanda, non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo limite, perché soltanto così può dimostrare che le rimesse erano ripristinatorie e non solutorie.
- Non è corretto porre a carico della banca la prova del limite dell'affidamento quando il correntista contesti l'imputazione delle rimesse: la distribuzione dell'onere probatorio segue la struttura della domanda di accertamento negativo del debito.
- L'eccezione di inosservanza degli oneri di cui all'art. 66 l. camb. è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- In sede di legittimità non può essere esaminata una censura che richieda nuovi accertamenti di fatto, come la dedotta prescrizione dell'azione cambiaria, se tale verifica non sia stata già compiuta nei gradi di merito.
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