Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il prezzo di una partita di marmo non pagata. Il decreto era stato notificato presso la sede cessata della debitrice, che ne era venuta a conoscenza solo a seguito di un pignoramento presso terzi eseguito presso la banca. La debitrice aveva proposto opposizione tardiva, poi accolta dal giudice di pace con revoca del decreto; in appello la creditrice aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di entrambi i gradi. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 641 e 644 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato come nullità, e non inesistenza, la notificazione del decreto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1243 c.c., per omessa considerazione dell’eccezione di compensazione tra il saldo dovuto e la minore qualità/maggior difetto della merce; 3) violazione degli artt. 1460, 1490, 1492 e 1495 c.c., deducendo che il tribunale avesse qualificato la domanda come azione di garanzia per vizi e avesse dichiarato la decadenza per tardiva denuncia, nonostante la dedotta riconoscenza dei vizi da parte della venditrice; 4) violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., contestando la condanna alle spese, in particolare quelle della fase monitoria, ritenute non dovute per la nullità/tardività della notificazione del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo; ha accolto solo parzialmente il quarto motivo. Ha ritenuto corretta la qualificazione della notificazione come nulla e non inesistente, secondo giurisprudenza consolidata, e ha confermato la decadenza della debitrice dalla garanzia per vizi per mancanza di una tempestiva denuncia, rilevando anche l’onere dell’acquirente di provare la tempestiva contestazione. Ha invece ritenuto che non fossero dovute le spese della fase monitoria, perché, in caso di notifica tardiva del decreto ingiuntivo, tali spese non possono gravare sul debitore quando il decreto venga poi dichiarato inefficace/irrilevante nella fase monitoria; ha pertanto deciso nel merito dichiarando non dovute le spese del procedimento monitorio. Le spese di legittimità sono state compensate per la soccombenza reciproca e per l’esito parzialmente favorevole del ricorso.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura per omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte non ravvisa la denunciata violazione
richiamato in tema di decreto ingiuntivo e sua notificazione
richiamato per la disciplina dell’efficacia del decreto ingiuntivo e delle conseguenze della notificazione oltre il termine
richiamato con i numeri 3, 4 e 5 come base dei motivi di ricorso
la Corte richiama la notifica ex art. 140 c.p.c. come perfezionata ma eseguita in luogo diverso dalla residenza del destinatario, configurando nullità e non inesistenza
richiamato quale norma sulla compensazione, ma il motivo è assorbito
richiamato nel motivo relativo ai vizi della merce, senza accoglimento
richiamato sulla garanzia per vizi della cosa venduta
richiamato sulla tutela dell’acquirente in presenza di vizi
richiamato per la decadenza dalla garanzia per vizi e l’onere di tempestiva denuncia
richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato in tema di compensazione delle spese, nel testo applicabile ratione temporis
richiamato come parametro di nullità per difetto di motivazione sulle spese
richiamato per il rito camerale di trattazione
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
richiamato nel passaggio che esclude l’inefficacia del decreto in caso di notificazione nulla e non inesistente
Massime di principio
- La notificazione del decreto ingiuntivo eseguita in un luogo diverso dalla residenza o sede effettiva del destinatario, se comunque riconducibile al modello legale della notifica, integra una nullità e non un’inesistenza; non può quindi essere trattata come atto radicalmente inesistente.
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, quando il venditore eccepisce la tardività della denuncia, l’acquirente ha l’onere di provare di avere denunciato i vizi nel termine di legge; in mancanza, il diritto di garanzia è precluso per decadenza.
- La decadenza sostanziale non è suscettibile di rivivere come mera eccezione: il diritto non tempestivamente esercitato si estingue e non può essere fatto valere oltre il termine perentorio sotto forma di difesa.
- Se l’appello viene accolto e il decreto ingiuntivo risulta comunque non assistito da una valida attività monitoria nei suoi effetti, le spese della fase monitoria possono essere dichiarate non dovute, mentre le spese del giudizio di opposizione restano regolate secondo l’esito della lite.
- La compensazione delle spese di legittimità può essere disposta quando vi siano esiti difformi nelle fasi di merito e un accoglimento solo parziale del ricorso.
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